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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37616/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione (prescrizione maturata l'08/12/2023; sentenza impugnata datata 19/02/2024). L'annullamento è disposto in applicazione del principio che qualora la prescrizione si sia perfezionata prima della pronuncia impugnata la decisione di merito deve essere annullata per sopravvenuta estinzione del reato.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Roma sostenendo che i reati erano estinti per prescrizione prima dell'emissione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione rileva che il termine di prescrizione massimo, pari a 12 anni e 6 mesi, decorre dalla data della dichiarazione di fallimento del 29/11/2010; che sono stati computati 193 giorni di sospensione (28 giorni per richiesta della difesa dal 13/10 al 10/11/2016; 60 giorni per legittimo impedimento del difensore dal 10/11/2016 al 9/02/2017; 105 giorni per astensione dei difensori dal 15/06 al 28/09/2019); che, per tali calcoli, i reati si sono estinti per prescrizione il 08/12/2023, antecedentemente alla sentenza impugnata del 19/02/2024. Inoltre è richiamato il consolidato orientamento della Sezione Unita (n. 32/2000) secondo cui l'eccezione di prescrizione può essere rilevata in Cassazione se la prescrizione è maturata prima della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • R.D. 267 del 16 marzo 1942 (Legge fallimentare)

    art. 219, art. 216 R.D. 267/1942

    L'art. 219 è richiamato in relazione alla circostanza aggravante (qui non contestata), con conseguente individuazione del termine massimo di prescrizione; le norme sono impiegate per il calcolo della pena e, conseguentemente, del termine prescrizionale applicabile ai reati contestati.

  • Sez. U., n. 32 del 22/11/2000 (De Luca)

    Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca

    Principio giurisprudenziale secondo cui l'eccezione di prescrizione può essere rilevata in Cassazione e comportare l'annullamento se la prescrizione si è perfezionata prima della sentenza impugnata; l'inammissibilità del ricorso è preclusa solo se la prescrizione è maturata successivamente alla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato si è perfezionata prima della pronuncia impugnata, la Corte di cassazione deve annullare la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato, senza rinvio.
  • Il termine di prescrizione va calcolato a partire dall'evento iniziale rilevante (qui la dichiarazione di fallimento) e tenendo conto di tutte le sospensioni legittime (richieste difensive, legittimi impedimenti, astensioni/cesse degli avvocati, ecc.).
  • Le sospensioni e i giorni di astensione devono essere documentati e sottratti dal decorso prescrizionale; il computo preciso può essere decisivo per stabilire se la prescrizione è intervenuta prima o dopo la sentenza impugnata.
  • La Corte può rilevare d'ufficio la prescrizione quando essa risulta già perfezionata rispetto alla sentenza impugnata, anche se le parti non l'hanno dedotta; diversamente, se la prescrizione matura successivamente alla sentenza impugnata, l'eccezione può essere preclusa.
  • In situazioni analoghe è fondamentale raccogliere e verificare le date chiave (data di decorrenza, sospensioni, date delle sentenze) e confrontarle con i termini prescrizionali applicabili per valutare la possibilità di estinzione del reato.

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