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Parere

Parere n. 556/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi contro il Ministero della salute e nei confronti della signora Patrizia Federer, del Consiglio provinciale dell’Ordine degli Psicologi per la Provincia di Bolzano, della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, per l’annullamento: a) del decreto del Ministero della salute in data 10 novembre 2017; b) delle determinazioni della Conferenza dei servizi del 12 ottobre 2017 in tema di riconoscimento della qualifica di psicoterapeuta alla signora Federer; c) di ogni altro atto presupposto, connesso, preordinato e/o conseguenziale, nonché ogni atto eventualmente già adottato.

Giustizia amministrativa201801459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto del Ministero della salute del 10 novembre 2017 e delle determinazioni della Conferenza di servizi del 12 ottobre 2017 relative al riconoscimento della qualifica estera di psicoterapeuta e all’autorizzazione all’esercizio della professione in Italia

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha impugnato il riconoscimento, disposto dal Ministero della salute, della qualifica austriaca di psicoterapeuta conseguita dalla controinteressata e la conseguente autorizzazione all’esercizio in Italia, previa registrazione presso l’albo degli psicologi. Il ricorrente ha dedotto la violazione della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, del d.lgs. n. 206/2007 e del d.lgs. n. 15/2016; eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, illogicità, errore nei presupposti, contraddittorietà e perplessità manifesta; nonché difetto assoluto di attribuzione e incompetenza. La questione centrale riguarda l’idoneità del percorso formativo estero, comprensivo di una laurea in pedagogia riconosciuta in Italia e di una formazione specialistica quadriennale in psicoterapia sistemico-familiare, a soddisfare i requisiti nazionali che richiedono, per l’esercizio della psicoterapia, il previo conseguimento di una laurea in psicologia o in medicina e chirurgia. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato la necessità di acquisire lo specifico avviso del Ministero dell’università e della ricerca sull’equivalenza della laurea estera in pedagogia, avviso non ancora pervenuto.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha definito il ricorso nel merito né ha esaminato definitivamente le questioni di rito. Ha disposto ulteriori incombenti istruttori, ordinando al Ministero dell’università e della ricerca di trasmettere al Ministero della salute il proprio avviso sull’equivalenza della laurea in pedagogia entro 45 giorni dalla comunicazione del parere. Il Ministero della salute dovrà poi trasmettere alla Sezione, entro i successivi 45 giorni, una relazione conclusiva sull’affare, previamente sottoposta al ricorrente per eventuali osservazioni e controdeduzioni entro un termine non inferiore a 30 giorni. La Sezione ha qualificato come ingiustificato e intollerabile il ritardo del Ministero dell’università e della ricerca, prospettando anche possibili responsabilità erariali. In caso di ulteriore mancato adempimento, la Sezione si è riservata di valutare la decisione del ricorso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi entro il terzo trimestre del 2026.

Osservazioni

Ulteriore istruttoria sulla laurea in pedagogia

Deve essere acquisito dal Ministero dell’università e della ricerca uno specifico avviso sull’equivalenza della laurea in pedagogia conseguita all’estero dalla controinteressata, in relazione al requisito nazionale del previo conseguimento di una laurea in psicologia o in medicina e chirurgia per l’esercizio della psicoterapia.

Adempimento del Ministero dell’università e della ricerca

Il Ministero dell’università e della ricerca deve adempiere entro 45 giorni dalla comunicazione del parere, trasmettendo il proprio avviso al Ministero della salute.

Relazione conclusiva del Ministero della salute

Il Ministero della salute deve far pervenire alla Sezione, nei successivi 45 giorni, una relazione conclusiva comprensiva delle osservazioni e controdeduzioni del ricorrente, previa trasmissione della relazione a quest’ultimo e assegnazione di un termine non inferiore a 30 giorni.

Conseguenze dell’ulteriore inerzia

In caso di ulteriore mancato e ingiustificato adempimento, la Sezione valuterà la possibilità di decidere il ricorso sulla base degli atti esistenti nel fascicolo d’ufficio, fatta salva l’eventuale segnalazione alle autorità competenti.

Norme richiamate

  • Direttiva 2005/36/CE

    settimo considerando e articolo 4 septies

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione con riguardo al riconoscimento della qualifica professionale estera; il parere interlocutorio non definisce ancora l’applicazione di tali disposizioni.

  • Direttiva 2013/55/UE

    È richiamata quale direttiva modificativa della direttiva 2005/36/CE, della quale il ricorrente ha dedotto la violazione.

  • d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24

    Le disposizioni sono state invocate dal ricorrente in relazione al riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero; il Consiglio di Stato non ne ha ancora fornito un’interpretazione conclusiva.

  • d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15

    È richiamato quale decreto di recepimento in Italia della direttiva 2013/55/UE.

  • D.M. 11 dicembre 1998, n. 509

    La Conferenza di servizi ha ritenuto che il percorso formativo documentato dalla controinteressata avesse una durata complessiva superiore alla durata minima richiesta in Italia per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale estera, quando la disciplina nazionale subordina l’esercizio della professione al possesso di un determinato titolo accademico oltre che di una specializzazione, l’amministrazione deve verificare anche l’equivalenza del titolo accademico estero rispetto al requisito nazionale, non essendo sufficiente la sola durata della formazione specialistica.
  • Quando la decisione su un ricorso straordinario dipende da una questione tecnica o amministrativa rientrante nella competenza di un’altra amministrazione, il Consiglio di Stato può disporre l’acquisizione dello specifico avviso di quest’ultima prima di definire il ricorso.
  • Il ritardo ingiustificato dell’amministrazione destinataria di un incombente istruttorio disposto nell’ambito di un procedimento consultivo può essere qualificato come grave e può comportare la valutazione di possibili responsabilità, anche erariali.
  • In caso di ulteriore mancato adempimento degli incombenti istruttori, il Consiglio di Stato può riservarsi di decidere il ricorso sulla base degli atti già acquisiti nel fascicolo.

Riconoscimento in Italia di una qualifica estera di psicoterapeuta

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi contro il Ministero della salute, avente a oggetto il riconoscimento della qualifica austriaca di psicoterapeuta conseguita dalla controinteressata e la conseguente autorizzazione all’esercizio dell’attività professionale in Italia.

Premesse e richiesta

La controinteressata aveva conseguito in Austria una laurea in pedagogia, successivamente riconosciuta in Italia dall’Università di Padova, e aveva frequentato un percorso di formazione in psicoterapia, comprendente un corso propedeutico biennale e un corso quadriennale di specializzazione in terapia sistemico-familiare. Era inoltre iscritta all’albo degli psicoterapeuti austriaci dal 7 giugno 2000 e aveva svolto attività professionale dal maggio 2000 al dicembre 2002.

Il 7 febbraio 2017 aveva presentato istanza di riconoscimento del titolo estero. La Conferenza di servizi del 12 ottobre 2017 aveva espresso parere favorevole, ritenendo che la durata complessiva del percorso formativo fosse superiore alla durata minima richiesta dall’articolo 8 del D.M. 11 dicembre 1998, n. 509. Sulla base di tale esito, il Ministero della salute aveva adottato il decreto del 10 novembre 2017, autorizzando l’esercizio in Italia dell’attività di psicoterapeuta previa registrazione presso l’albo degli psicologi.

Motivi del ricorso

Il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha contestato il provvedimento deducendo:

  • violazione e falsa applicazione della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, nonché degli articoli 18-24 del d.lgs. n. 206/2007 e del d.lgs. n. 15/2016;
  • eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, illogicità, errore nei presupposti, contraddittorietà e perplessità manifesta;
  • difetto assoluto di attribuzione e incompetenza.

Secondo il ricorrente, l’esercizio dell’attività psicoterapeutica presuppone una formazione specifica successiva al conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia. La laurea in pedagogia conseguita dalla controinteressata non sarebbe quindi sufficiente a integrare il requisito accademico nazionale.

Sviluppo dell’istruttoria

Con precedenti pareri interlocutori del 2018 e del 2019, la Sezione aveva chiesto ulteriori elementi sul percorso formativo della controinteressata e sulla sua iscrizione presso l’Ordine degli Psicologi della Provincia di Bolzano. Il ricorrente aveva contestato che l’elenco provinciale nel quale la controinteressata risultava iscritta costituisse una sezione ordinaria dell’albo riservata agli psicoterapeuti non laureati in psicologia o in scienze e tecniche psicologiche, sostenendo che si trattasse di un elenco istituito in una specifica vicenda giudiziaria e non idoneo a costituire un precedente generale.

Con il parere interlocutorio n. 159/2025, la Sezione aveva rilevato che la controversia concerneva il riconoscimento di una specializzazione estera per una professione il cui esercizio richiede, secondo la disciplina nazionale, anche il previo possesso di una laurea in psicologia o in medicina. Poiché la controinteressata aveva conseguito una laurea in pedagogia, la Sezione aveva ritenuto necessario acquisire l’avviso del Ministero dell’università e della ricerca sull’equivalenza di tale titolo.

Valutazioni del Consiglio di Stato

Alla data dell’adunanza del 26 febbraio 2026, l’avviso del Ministero dell’università e della ricerca non era ancora pervenuto. Il Consiglio di Stato ha giudicato tale ritardo ingiustificato e intollerabile, prospettando possibili responsabilità anche di carattere erariale.

La Sezione non ha tuttavia definito il ricorso, lasciando impregiudicate tutte le questioni di rito e di merito. Ha invece disposto ulteriori incombenti istruttori, necessari per chiarire se il titolo accademico in pedagogia possieda l’equivalenza richiesta dalla disciplina nazionale per l’esercizio della psicoterapia.

Incombenti e termini

Il Ministero dell’università e della ricerca dovrà trasmettere il proprio avviso al Ministero della salute entro 45 giorni dalla comunicazione del parere. Il Ministero della salute dovrà quindi inviare alla Sezione, nei successivi 45 giorni, una relazione conclusiva sull’affare, previa trasmissione della stessa al ricorrente per eventuali osservazioni e controdeduzioni, da presentare entro un termine non inferiore a 30 giorni.

La Sezione si è riservata, in caso di ulteriore mancato e ingiustificato adempimento, di decidere il ricorso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo, fatta salva l’eventuale segnalazione alle autorità competenti.

Conclusioni

Il parere è interlocutorio e non contiene una decisione sull’accoglimento o sul rigetto del ricorso straordinario. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi entro il terzo trimestre del 2026, dopo il completamento dell’istruttoria sull’equivalenza della laurea in pedagogia e sulle conseguenze di tale accertamento rispetto al riconoscimento della qualifica professionale estera.

Come è indicizzato

MaterieAlbi e iscrizioneRiconoscimento dei titoli di studioRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaProfessioni sanitarie
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativoSanità
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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