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Sentenza

Sentenza n. 3061/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza n. 12929/2024 emessa dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, Giudice Dott.ssa Damiani, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 39723/2024, pubblicata in data 16/12/2024, notificata in data 29/01/2025, passata in giudicato; nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202508979

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva ordinato l'erogazione della Carta elettronica docenti per gli anni scolastici 2019/2020-2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inottemperanza dei Ministeri alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'erogazione della Carta elettronica docenti per sei anni scolastici. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le Amministrazioni si sono costituite con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione della pronuncia civile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'ottemperanza a una sentenza civile resa dal giudice del lavoro ha natura meramente esecutiva e consente di accertare l'omissione o l'elusione del giudicato, senza integrare il contenuto della pronuncia né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. In presenza dell'allegazione dell'inadempimento da parte della creditrice e dell'assenza di prova o chiarimenti da parte dell'Amministrazione debitrice, il Collegio ha accertato l'inottemperanza e ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inadempimento, un commissario ad acta individuato nel Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per 90 giorni dopo la scadenza del termine assegnato. La richiesta di penalità di mora è stata respinta allo stato, non ravvisandosi ancora i relativi presupposti, con riserva di una successiva richiesta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato alle spese processuali, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di chiedere la fissazione di una somma dovuta dall'amministrazione per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto, la penalità di mora non è stata applicata allo stato per mancanza dei relativi presupposti.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza passata in giudicato del giudice civile, anche in funzione di giudice del lavoro, ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve verificare l'omissione o l'elusione del comando giudiziale, senza integrare la pronuncia né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Quando il privato allega l'inadempimento di un obbligo imposto alla pubblica amministrazione da una sentenza passata in giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine.
  • In caso di perdurante inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo il termine entro il quale dovrà sostituirsi all'amministrazione inadempiente per dare esecuzione al giudicato.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere disposta automaticamente: il giudice può negarla allo stato quando non siano ancora ravvisabili i presupposti concreti, lasciando impregiudicata una successiva richiesta in caso di ulteriore inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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