Cassazione Penale, Sentenza n. 21162/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della statuizione che aveva inflitto, in sede di patteggiamento ex art.444 c.p.p., la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida per il reato di lesioni stradali ex art.590-bis c.p. La difesa aveva dedotto violazione di legge e carenza di motivazione, contestando l'automatismo tra la consumazione del reato e l'applicazione della revoca della patente.
La decisione
La Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la revoca della patente di guida e ha disposto il rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio sul punto. Il motivo è che, dopo l'intervento della Corte Costituzionale, è venuto meno l'automatismo sanzionatorio previsto in precedenza dall'art.222 C.d.S.; pertanto il giudice deve valutare e motivare l'applicazione dell'accessorio (revoca o, in alternativa, sospensione) sulla base dei parametri di cui all'art.218 comma 2 C.d.S., incluso il criterio per la determinazione della durata della sospensione. Si è inoltre richiamato il principio per cui, anche nelle sentenze di cui all'art.444 c.p.p., il giudice è tenuto a provvedere d'ufficio sulle sanzioni amministrative accessorie e a motivare la scelta, essendo tali statuizioni autonomamente impugnabili.
Norme richiamate
art.590-bis cod. pen.
Individua il reato di lesioni personali stradali; è il fatto materiale per cui è stato condannato l'imputato e che ha dato luogo all'applicazione di sanzioni penali e amministrative.
art.444 cod. proc. pen.
Regola il giudizio abbreviato e l'accordo di applicazione della pena (patteggiamento). La Corte sottolinea che, anche quando la pena è concordata in sede di patteggiamento, il giudice deve comunque applicare e motivare le sanzioni amministrative accessorie di diritto.
art.448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita l'impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena su accordo; tuttavia la Corte ricorda che le statuizioni sulle sanzioni amministrative accessorie restano autonomamente impugnabili per vizi di legittimità anche oltre tali limiti.
art.222 Codice della Strada
In passato prevedeva un automatismo della revoca della patente per alcune ipotesi di reato stradale. La Corte evidenzia che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 di tale articolo nella parte in cui escludeva la possibilità per il giudice di optare per la sospensione anziché la revoca, eliminando l'automatismo.
art.218 comma 2 Codice della Strada
Fornisce i criteri e i parametri che il giudice deve considerare per la determinazione e la durata delle sanzioni accessorie (sospensione/revoca della patente). La Corte rimette al giudice di merito la valutazione motivata sulla base di tali parametri.
Intervento della Corte Costituzionale
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell'art.222 C.d.S. nella parte che impediva al giudice di scegliere tra revoca e sospensione, ripristinando la discrezionalità giudiziale nel comminare la sanzione amministrativa accessoria.
Massime di principio
- Nei casi di patteggiamento ex art.444 c.p.p. il giudice è obbligato a pronunciarsi anche sulle sanzioni amministrative accessorie che conseguono alla condanna e deve motivare tale scelta; tali statuizioni sono autonomamente impugnabili.
- Dopo la pronuncia di incostituzionalità richiamata, non esiste più un automatismo che impone la revoca della patente per i reati di cui all'art.590-bis: il giudice ha discrezionalità tra revoca e sospensione in base alle circostanze del caso.
- La decisione tra revoca e sospensione deve essere adeguatamente motivata con riferimento ai criteri stabiliti dall'art.218 comma 2 C.d.S., che vanno utilizzati anche per determinare la durata della sospensione.
- La difesa, in ipotesi simili, può vantare la necessità di una valutazione motivata e proporre argomentazioni in favore della sospensione anziché della revoca, valorizzando elementi attenuanti e le condizioni personali e familiari dell'imputato.
- Il pubblico ministero e il giudice non possono ritenere chiuso il tema degli accessori amministrativi con il solo accordo sul quantum di pena; eventuali vizi motivazionali su questi aspetti possono determinare l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo esame.
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