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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21387/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Amministrazione finanziaria ha rideterminato il reddito imponibile ai fini IRES e IRAP, contestando maggiori tributi, interessi e sanzioni. Il recupero riguardava costi sostenuti dalla società per sponsorizzazioni di una squadra di pallavolo dilettantistica. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma in appello la decisione veniva riformata: la CTR riteneva indeducibili le spese di pubblicità e indetraibile l'IVA, osservando che il messaggio era rivolto a un pubblico giovanile non interessato ai prodotti edili della società, che non era stata dimostrata la congruità della spesa e che la società sportiva emittente le fatture non aveva registrato le operazioni in contabilità. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 90 della L. n. 289/2002, per avere la CTR escluso l'inerenza dei costi e negato la disciplina speciale delle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche; (2) violazione dell'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, in tema di detraibilità dell'IVA; (3) violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 per mancata allegazione del PVC richiamato nell'avviso. La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002 configura una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di deducibilità delle spese di sponsorizzazione, al ricorrere dei presupposti di legge; ha dichiarato assorbito il resto del primo motivo e il secondo motivo, e inammissibile il terzo per difetto di autosufficienza e specificità.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio. Ha ritenuto errata la CTR nel negare la deducibilità delle spese di sponsorizzazione sulla base della presunta mancanza di inerenza, della pretesa incongruità della spesa e della circostanza che la società sportiva non avesse contabilizzato le fatture. Secondo la Corte, per le sponsorizzazioni a favore di società sportive dilettantistiche, l'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 opera come norma speciale che introduce una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria del costo e la sua deducibilità, purché ricorrano i requisiti normativi; non rilevano ulteriori valutazioni sul ritorno commerciale, sulla congruità economica o su irregolarità contabili del soggetto sponsorizzato. Conseguentemente è stata riconosciuta anche la rilevanza dell'IVA relativa ai costi inerenti, mentre la censura sulla mancata allegazione del PVC è stata dichiarata inammissibile. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare la lite attenendosi a tali principi.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro di legittimità per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 109 TUIR

    La Corte afferma che, in materia di sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, la disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 deroga al regime generale di deducibilità dei costi previsto da questa norma.

  • art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002

    È qualificato come norma speciale che, per le sponsorizzazioni verso compagini sportive dilettantistiche e entro il limite quantitativo previsto, attribuisce una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di deducibilità del costo, senza che rilevino ulteriori requisiti come la congruità economica, il ritorno commerciale o irregolarità contabili del soggetto sponsorizzato.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    La detraibilità dell'IVA segue l'inerenza del costo: riconosciuta la deducibilità delle spese di sponsorizzazione, la relativa IVA è parimenti detraibile in quanto riferita a costi inerenti.

  • art. 7, L. n. 212 del 2000

    La censura per mancata allegazione del PVC è stata dichiarata inammissibile perché non autosufficiente e non specifica, non essendo stato riportato il contenuto dell'avviso né spiegato il concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato implicitamente nella parte in cui la CTR aveva posto a carico del contribuente la prova della congruità, ma la Corte esclude che, nelle condizioni previste dall'art. 90, comma 8, siano richiesti ulteriori oneri probatori su tali profili.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione sostenute verso società sportive dilettantistiche, quando ricorrano i presupposti previsti dall'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di deducibilità, non superabile con valutazioni di merito sull'effettiva convenienza economica dell'operazione.
  • In materia di sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, l'inerenza va apprezzata in senso qualitativo e in relazione al collegamento con l'attività d'impresa e con la promozione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor, non in base al fatto che il pubblico immediato dell'evento sia effettivamente potenziale acquirente.
  • Quando il costo è deducibile per effetto della disciplina speciale sulle sponsorizzazioni, anche l'IVA relativa segue la medesima qualificazione e diviene detraibile se riferita a costi inerenti.
  • Le eventuali irregolarità contabili o fiscali del soggetto sponsorizzato non incidono, di per sé, sul diritto del soggetto sponsor alla deduzione del costo, se l'Amministrazione non contesta l'effettività della prestazione sponsorizzata.
  • La censura di mancata allegazione del PVC è inammissibile se il ricorso non riproduce il contenuto dell'atto impositivo e non spiega in concreto quale difesa sia stata compressa dalla omessa allegazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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