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Ordinanza

Ordinanza n. 797/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 2674/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 2553/2024), pubblicata in data 22.10.2024, notificata il 08.11.2024 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 538,67.

Giustizia amministrativa202503405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza del commissario ad acta di rinuncia all'incarico conferitogli nell'ambito del giudizio di ottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero inadempiente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 538,67 a titolo di retribuzione professionale docente. Con precedente sentenza, il TAR aveva ordinato al Ministero di ottemperare entro sessanta giorni e aveva nominato, per il caso di protratta inottemperanza, il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Il commissario ha chiesto di rinunciare all'incarico sostenendo che, a seguito della riorganizzazione ministeriale, le competenze erano state trasferite ad altra Direzione generale, che il pagamento avrebbe dovuto essere gestito dagli Uffici Scolastici Regionali mediante appositi capitoli di spesa e che egli non avrebbe potuto imputare l'onere a capitoli relativi a contenziosi estranei alle proprie attribuzioni istituzionali.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di rinuncia. Ha preliminarmente rilevato che la nomina non era ancora divenuta efficace, poiché non era scaduto il termine di sessanta giorni assegnato all'amministrazione per ottemperare. Nel merito, ha chiarito che il commissario ad acta opera quale ausiliario del giudice, ai sensi dell'art. 21 c.p.a., e non quale organo straordinario dell'amministrazione inadempiente soggetto ai limiti delle proprie ordinarie attribuzioni interne. Il potere commissariale è autonomo e deriva dal potere del giudice amministrativo di sostituirsi all'amministrazione per assicurare una tutela piena ed effettiva. Pertanto, le modifiche dell'organizzazione ministeriale e il trasferimento interno delle competenze non costituiscono giusto motivo per rinunciare all'incarico ai sensi dell'art. 20, comma 1, c.p.a. Il commissario può inoltre delegare l'incarico a qualunque dirigente o funzionario idoneo del Ministero, anche appartenente a un'altra Direzione generale e indipendentemente dai rapporti gerarchici o dalle attribuzioni ordinarie dell'ufficio. Il TAR ha precisato che il commissario, o il delegato, può utilizzare i capitoli di spesa del Ministero o dell'Ufficio Scolastico Regionale destinati al pagamento, nonché qualsiasi altro capitolo disponibile scelto secondo buona amministrazione; ove necessario, può ricorrere a fondi fuori bilancio o al pagamento in conto sospeso. Il dispositivo si limita al rigetto dell'istanza di rinuncia all'incarico.

Norme richiamate

  • art. 21 c.p.a.

    Il commissario ad acta opera quale ausiliario del giudice amministrativo e esercita un potere autonomo rispetto alle ordinarie attribuzioni dell'amministrazione di appartenenza.

  • art. 20, comma 1, c.p.a.

    Le modifiche organizzative interne e il trasferimento delle competenze tra uffici non costituiscono, nel caso esaminato, giusto motivo per rinunciare all'incarico di commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza opera quale ausiliario del giudice e non quale organo straordinario dell'amministrazione inadempiente; nell'esercizio dell'incarico dispone quindi di un potere autonomo, fondato sulla funzione sostitutiva del giudice, finalizzato ad assicurare l'esecuzione effettiva del giudicato.
  • L'esercizio delle funzioni commissariali non è limitato dalle ordinarie attribuzioni, competenze interne o relazioni gerarchiche del commissario nell'amministrazione di appartenenza; il commissario può essere anche un soggetto estraneo all'amministrazione inadempiente, purché professionalmente idoneo.
  • La riorganizzazione degli uffici o il trasferimento interno delle competenze non costituiscono, di per sé, giusto motivo per la rinuncia all'incarico di commissario ad acta, poiché tali modifiche non possono tradursi in un ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato.
  • Quando il provvedimento di nomina lo consente, il commissario ad acta può delegare l'incarico a un dirigente o funzionario idoneo appartenente anche a una diversa articolazione della stessa amministrazione, senza che rilevino le ordinarie attribuzioni dell'ufficio delegato.
  • Per dare esecuzione a una condanna pecuniaria, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di spesa dell'amministrazione o dell'ufficio competente, ogni altro capitolo disponibile individuato secondo buona amministrazione e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàBuona fede e correttezza della PA

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