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Sentenza

Sentenza n. 266/2026 - Catania, Sezione 5

per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 222/2025 del Tribunale di Ragusa del 05/03/2025, reso nel procedimento monitorio n. 459/2025 R.G., con dichiarazione di esecutorietà del 24/04/2025.

Giustizia amministrativa202502044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, relativo al pagamento di corrispettivi contrattuali per servizi resi al Comune

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa creditrice)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Ragusa, che aveva ingiunto al Comune il pagamento di circa 129.940 euro, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Ha dedotto il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, nonostante la notificazione del decreto ingiuntivo e della dichiarazione di esecutorietà e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora. Il Comune non si è costituito. Il Collegio ha svolto accertamenti sulla situazione di dissesto dell’Ente e sulla possibile competenza dell’organo straordinario di liquidazione, nonché sull’origine temporale dei crediti. È emerso che il Comune è in dissesto dal 2020, ma che i crediti, risultanti da fatture del 2023-2024, derivano da prestazioni contrattuali rese a partire dal giugno 2022 e da affidamenti successivi alla dichiarazione di dissesto. Il ricorrente ha inoltre documentato il decreto ingiuntivo e il successivo provvedimento di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. Il Comune non ha adempiuto agli incombenti istruttori disposti dal Tribunale.

La decisione

Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. Il Tribunale ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché il decreto ingiuntivo non opposto era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.; ha inoltre ritenuto rispettati i termini processuali e la notificazione richiesta per l’esecuzione dei titoli di pagamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il credito non è stato ricondotto alla competenza dell’organo straordinario di liquidazione, poiché il momento genetico dell’obbligazione era costituito da affidamenti e prestazioni successivi al periodo rilevante per la gestione del dissesto. Il Collegio ha valorizzato anche la mancata collaborazione del Comune agli incombenti istruttori, traendone argomenti di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e dell’art. 2697 c.c. È stato ordinato al Comune di eseguire il titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il segretario generale del Comune di Scicli, con termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Comune. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta eccessivamente afflittiva in considerazione delle difficoltà di adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione.

  • art. 647 c.p.c.

    La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto costituisce condizione per la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Prevede il termine decennale per la proposizione dell’azione di ottemperanza, ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza, ritenuto rispettato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Impone il rispetto del termine dilatorio e della notificazione del titolo per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di pagamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000

    Esclude l’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’ente dissestato quando il credito rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione; la disposizione non opera per crediti sorti da fatti o atti di gestione successivi al periodo di competenza dell’organo.

  • art. 256 d.lgs. 267/2000

    Il mancato riscontro dell’approvazione del rendiconto dell’organo straordinario di liquidazione è stato rilevato nell’accertamento dello stato di dissesto ancora in corso.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva dell’ordine giudiziale in caso di persistente inottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una penalità di mora, ma nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta perché ritenuta eccessivamente afflittiva.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale della parte che non adempie ingiustificatamente agli incombenti istruttori.

  • art. 2697 c.c.

    È stato richiamato, in combinazione con l’art. 64, comma 4, c.p.a., per valorizzare l’omessa collaborazione istruttoria dell’Amministrazione.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    È stato richiamato per il termine di cento giorni entro il quale il commissario ad acta deve presentare la parcella a pena di decadenza.

  • art. 5 d.lgs. 231/2002

    Costituisce il riferimento per gli interessi commerciali riconosciuti dal decreto ingiuntivo sulle somme dovute.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto quando il decreto sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.
  • In caso di dissesto dell’ente locale, la competenza dell’organo straordinario di liquidazione è determinata dal fatto o atto di gestione quale momento genetico dell’obbligazione; vi rientrano anche obbligazioni formalmente sorte successivamente quando costituiscano conseguenza diretta e immediata di fatti o atti di gestione anteriori, mentre restano escluse le obbligazioni originate da affidamenti e prestazioni successive al periodo di competenza dell’organo straordinario.
  • La mancata ottemperanza ingiustificata della pubblica amministrazione a un ordine istruttorio del giudice amministrativo consente di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dell’Amministrazione, che deve collaborare all’accertamento dei fatti nella sua qualità di autorità pubblica.
  • Accertato l’inadempimento di un ente pubblico a un titolo esecutivo, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora non deve essere fissata quando, in relazione alle concrete difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio e dalla situazione della finanza pubblica, risulti eccessivamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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