Cassazione Penale, Sentenza n. 5845/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del GUP per mancata applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato (art. 86 d.P.R. 309/1990) e per assenza di motivazione sulle ragioni legittimanti la mancata adozione di tale misura, sostenendo che il rilevante disvalore della condotta e un precedente penale giustificassero l'espulsione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, benché il dispositivo e la motivazione non enuncino espressamente un accertamento della pericolosità sociale, il giudice di merito ha comunque valorizzato elementi che implicitamente escludono la pericolosità sociale (applicazione del minor disvalore ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 per la cocaina; riconoscimento di attenuanti generiche valorizzando giovane età, incensuratezza e comportamento processuale; precedente per tentato furto estinto per positiva messa alla prova). Alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, l'assenza di un'esplicita statuizione sull'espulsione è sopperita se dalle valutazioni e dal quadro motivazionale emerge inequivocabilmente la scelta di non applicarla. Pertanto il ricorso è infondato e viene rigettato.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della parte che obbligava il giudice ad ordinare automaticamente l'espulsione senza accertare la pericolosità sociale; il giudice deve valutare concretamente la pericolosità prima di applicare l'espulsione.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Comma 4 riguarda la detenzione a fini di spaccio; comma 5 prevede la possibilità di giudicare il fatto di minor disvalore per talune sostanze (applicato in relazione alla cocaina nel caso), con effetto sul trattamento sanzionatorio e sulle valutazioni di pericolosità.
codice di procedura penale
art. 442 e ss.; art. 608; art. 623 comma 1 lett. d); art. 680
La sentenza è stata pronunciata con il rito abbreviato (art. 442). L'omissione della statuizione sull'espulsione da parte del giudice, quando contestata dal pubblico ministero, è rimediabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 608 (non con reclamo al tribunale di sorveglianza ex art. 680); in caso di annullamento si rinvia al medesimo giudice ai sensi dell'art. 623.
codice penale
L'accertamento della pericolosità sociale deve basarsi sui criteri e circumstanze valutativi di cui all'art. 133 (gravità del fatto, capacità a delinquere, profili personali), utilizzati dal giudice per decidere sull'applicazione della misura di sicurezza.
art. 203, secondo comma, cod. pen.
Richiamato come riferimento nell'ambito della valutazione delle circostanze rilevanti ai fini della pericolosità sociale collegata alle misure di sicurezza personali.
Corte costituzionale, sent. n. 58 del 24/02/1995
Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 86 DPR 309/1990 nella parte che imponeva l'espulsione automatica, sottolineando il necessario accertamento della pericolosità sociale per rispettare i diritti inviolabili ex art. 13 Cost.
Massime di principio
- La misura di sicurezza dell'espulsione non può essere disposta automaticamente: il giudice deve accertare la pericolosità sociale dello straniero prima di applicarla.
- In un giudizio abbreviato (patteggiamento) l'omessa statuizione sull'espulsione può essere impugnata dal pubblico ministero in Cassazione (art. 608 c.p.p.), non mediante reclamo al tribunale di sorveglianza.
- La valutazione della pericolosità sociale deve poggiare sui criteri dell'art. 133 c.p. (gravità del fatto, capacità a delinquere, profili personali) e può risultare implicitamente dalla motivazione se le circostanze enunciate escludono in modo chiaro la pericolosità.
- Fattori quali l'applicazione di un trattamento di minor disvalore per il fatto, il riconoscimento di attenuanti generiche (es. giovane età), l'assenza di precedenti penali rilevanti o precedenti estinti con esito positivo di misure alternative, e il comportamento processuale favorevole, possono giustificare la non applicazione dell'espulsione.
- Per evitare contestazioni in sede di legittimità, è preferibile che il giudice esprima esplicitamente, anche in sede di patteggiamento, l'accertamento (positivo o negativo) della pericolosità sociale e le ragioni che giustificano la decisione sulla misura di sicurezza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5808/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5809/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5810/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5811/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5812/2025 del 13/02/2025
- Sentenza penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 5813/2025 del 13/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →