Cassazione Penale, Ordinanza n. 08679/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un furto in abitazione aggravato e in concorso. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la propria responsabilità penale fosse stata affermata sulla base di riscontri probatori incerti e inidonei a provarla al di là di ogni ragionevole dubbio. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione delle risultanze di fatto già esaminate dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo prospettasse una richiesta di rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità, perché la Cassazione non può procedere a una "rilettura" degli elementi di fatto né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 61 n. 5, 110, 624-bis, commi 1 e 3, 625 n. 2 e 5 c.p.
Sono gli articoli posti a base della condanna confermata nei gradi di merito; la Corte di legittimità non entra nel merito della loro applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura sulla prova.
art. 606, lett. e), c.p.p.
La modifica normativa del 2006 non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a consentire una nuova valutazione del fatto o della prova; resta preclusa alla Cassazione la rilettura del materiale probatorio.
legge 20 febbraio 2006, n. 46
Richiamata come intervento che ha inciso sull'art. 606, lett. e), c.p.p., senza mutare la natura del controllo di legittimità sulla motivazione.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata per fondare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è preclusa una nuova valutazione del compendio probatorio: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di "rilettura" dei fatti già scrutinati dal giudice di merito.
- La deduzione di vizi motivazionali è ammissibile solo se si confronta specificamente con il percorso logico-giuridico della decisione impugnata; non basta contrapporre una lettura alternativa delle prove.
- Dopo la riforma dell'art. 606, lett. e), c.p.p., il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione resta un controllo di legittimità e non di merito.
- Quando il ricorso si limita a contestare l'attendibilità o l'incertezza delle prove senza individuare un reale vizio giuridico della motivazione, esso è inammissibile.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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