Sentenza n. 3084/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di diniego delle misure di accoglienza adottato con provvedimento della Prefettura di Roma, prot. n. 0221091 del 23/05/2025; - di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione delle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Roma
Esito
La controversia
Il ricorrente, cittadino iraniano, dopo avere formalizzato domanda di protezione internazionale e dichiarato di essere privo di mezzi di sussistenza, ha impugnato il diniego prefettizio delle misure di accoglienza. In sede cautelare ha sostenuto che la difficoltà dell'amministrazione di reperire posti, motivata dal considerevole afflusso di cittadini stranieri, non poteva giustificare il diniego, poiché l'art. 11 d.lgs. 142/2015 prevede il ricorso a strutture temporanee di emergenza quando i posti ordinari siano esauriti. Il TAR aveva quindi ritenuto sussistente l'obbligo dell'amministrazione di assicurare l'accoglienza, eventualmente anche mediante collocazione in altra provincia. L'ordinanza cautelare favorevole non era stata spontaneamente eseguita e il ricorrente aveva chiesto l'ottemperanza ai sensi dell'art. 59 c.p.a.
La decisione
Nelle more del giudizio, a seguito dell'ordinanza cautelare e del successivo ordine di ottemperanza, la Prefettura di Roma ha comunicato di avere disposto l'ingresso del ricorrente presso il CAS Fosso dell'Osa. Il Collegio ha ritenuto che tale attività amministrativa avesse assicurato integralmente il bene della vita richiesto, determinando la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate per la presenza di giusti motivi. È stata confermata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione demandata a separato decreto.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 142/2015
nel caso di esaurimento dei posti all’interno delle strutture di accoglienza, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti cui l’ordinario sistema di accoglienza non è in grado di far fronte, i richiedenti possono essere ospitati in strutture temporanee di emergenza
L'esaurimento dei posti ordinari dovuto ad arrivi consistenti e ravvicinati non consente di negare l'accoglienza; l'amministrazione deve individuare una soluzione idonea, anche provvisoria e anche presso altra provincia, tale da assicurare i livelli minimi di assistenza.
art. 59 c.p.a.
È stato utilizzato per ordinare l'ottemperanza all'ordinanza cautelare non spontaneamente eseguita.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, unitamente al regolamento europeo sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando i posti del sistema ordinario di accoglienza sono esauriti per effetto di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti protezione internazionale, l'amministrazione non può negare le misure di accoglienza per tale sola ragione, ma deve ricorrere, ove necessario, a strutture temporanee di emergenza o ad altre soluzioni idonee, anche provvisorie e situate in altra provincia.
- La sopravvenuta collocazione del richiedente in una struttura di accoglienza, quando realizza integralmente il bene della vita richiesto con il ricorso, determina la cessazione della materia del contendere.
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