Cassazione Penale, Sentenza n. 37423/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnano la sentenza di appello che le aveva condannate (con beneficio della sospensione condizionale della pena) per avere occultato l'erosione del capitale sociale e aggravato il dissesto della cooperativa Marilena, omettendo di chiedere la dichiarazione di fallimento (violazione della disciplina fallimentare e dell'art. 2545-duodecies c.c.). In cassazione hanno dedotto: 1) insufficiente e illogica motivazione sulla mancanza di prova dello stato di insolvenza (si sarebbe valutata solo l'erosione del capitale e non l'insolvenza finanziaria), mancata collocazione temporale delle dedotte situazioni, e carenza di accertamento dell'«aggravamento del dissesto»; 2) carenza di motivazione sull'elemento soggettivo (colpa grave), non desumibile dal solo ritardo nel richiedere il fallimento; 3) censura tardiva e non specifica sulla durata delle pene accessorie fallimentari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di specificità e per non aver criticato compiutamente la motivazione complessiva della decisione di merito. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d'Appello abbia adeguatamente dimostrato lo stato di illiquidità irreversibile, l'errata valutazione degli immobili in bilancio, il consistente indebitamento e la conseguente impossibilità di ottenere finanziamenti, nonché l'aggravamento del dissesto provocato dalla prosecuzione dell'attività. È stato altresì confermato che la colpa grave può desumersi da omissioni consapevoli e dal ruolo direttivo avuto dalle imputate. I ricorsi sono stati quindi respinti e le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 2545-duodecies codice civile
Norma citata come presupposto della responsabilità per avere omesso la richiesta di liquidazione/fallimento: la sentenza di merito è stata considerata conforme perché ha accertato la situazione di dissesto che avrebbe imposto la messa in liquidazione secondo la disciplina applicabile alle cooperative
artt. 217, comma 1, n. 4 e 224 legge fallimentare
Richiamati come norme incriminatrici con riferimento all'aggravamento del dissesto e alle conseguenze penali per la prosecuzione dell'attività aziendale in situazione di insolvenza; la Corte ha confermato che l'aggravamento consiste nel deterioramento globale della situazione economico‑finanziaria
art. 2486 codice civile
Citato dalla difesa (nuova formulazione) sul tema del danno risarcibile in sede civile; la Corte ha precisato che quella norma attiene al danno civile e non alla nozione penale di aggravamento del dissesto considerata ai fini della bancarotta
art. 133 codice penale
Norma sui criteri di determinazione della pena (circostanze per la determinazione del trattamento sanzionatorio): la Corte d'appello ha richiamato i parametri di questo articolo nel decidere il trattamento sanzionatorio
Codice della crisi e dell'impresa (D.Lgs. 14/2019)
Utilizzato per definire la nozione di 'insolvenza' come stato manifestato da inadempimenti e fatti esteriori che mostrano l'incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni; la Corte ha applicato tale nozione per valutare lo stato finanziario della cooperativa
art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, conv. legge 24 aprile 2020, n.27
Norma procedurale citata in relazione alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero; non incide sul merito sostanziale ma sulla modalità processuale della conclusione scritta
Massime di principio
- L'insolvenza va valutata con riferimento a indicatori esterni e concreti (perdita di liquidità, procedure di recupero crediti, indebitamento verso banche, impossibilità di finanziarsi), non solo sulla base della sola diminuzione del capitale sociale.
- L'erosione del capitale sociale non equivale necessariamente all'insolvenza finanziaria: tuttavia la mancata svalutazione di attività rilevanti (es. immobili) e la prosecuzione dell'attività nonostante l'illiquidità possono costituire elementi probatori idonei a dimostrare l'aggravamento del dissesto.
- L'aggravamento del dissesto, ai fini penali, riguarda il peggioramento complessivo della situazione economico‑finanziaria dell'impresa derivante dalla impropria prosecuzione dell'attività; non è sufficiente l'aumento di singole poste passive senza dimostrare il deterioramento globale.
- La colpa grave non è automaticamente presunta dal mero ritardo nella richiesta di fallimento: può però essere desunta in concreto da omissioni consapevoli, dal ruolo direttivo ricoperto e dalle specifiche condotte (es.: occultamento della reale situazione patrimoniale, mancata svalutazione, proseguimento dell'attività nonostante l'irrimediabile illiquidità).
- In cassazione è indispensabile la specificità delle censure: non sono ammissibili ricorsi che contestino solo una delle molteplici e autonome ragioni poste a fondamento della decisione di merito o che sollevino questioni nuove non dedotte nei motivi di gravame in sede d'appello.
- Le questioni di carattere civilistico (danno risarcibile ex art. 2486 c.c.) sono distinte dalla nozione penalistica di aggravamento del dissesto; confondere i due ambiti può rendere improduttiva la censura in sede penale.
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