Sentenza n. 237/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di riesame e revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni
Esito
La controversia
Il ricorrente, agente della polizia municipale, era stato destinatario di un divieto di detenzione di armi adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. In relazione ai fatti posti a fondamento del divieto interveniva una sentenza penale di assoluzione per non aver commesso il fatto. Il ricorrente presentava quindi alla Prefettura un’istanza di riesame e annullamento o revoca del provvedimento, deducendo l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, l’illegittimità del silenzio e la fondatezza della propria pretesa, ritenendo esaurita la discrezionalità amministrativa. Chiedeva inoltre il risarcimento del danno da ritardo e del danno derivante dal mancato esercizio del potere amministrativo e dal comportamento illegittimo dell’amministrazione. Nel corso del giudizio la Prefettura adottava un provvedimento di revoca del divieto, con conseguente soddisfazione della domanda relativa al silenzio, mentre il ricorrente insisteva per la decisione sulla domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione all’azione avverso il silenzio, poiché nel corso del giudizio l’amministrazione aveva adottato un provvedimento di revoca del divieto pienamente satisfattivo della pretesa azionata. La domanda risarcitoria non è stata definita nella sede camerale propria del rito sul silenzio: ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a., il Collegio ha disposto la conversione del rito e la trattazione della domanda risarcitoria secondo il rito ordinario in udienza pubblica. La causa è stata quindi rimessa sul ruolo per l’ulteriore trattazione; le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
divieto di detenzione armi
La norma è indicata quale base giuridica del divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, ma la sua interpretazione sostanziale non è esaminata nella sentenza non definitiva.
artt. 31 e 117 c.p.a.
azione avverso il silenzio
Le disposizioni costituiscono la base processuale dell’azione diretta all’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
art. 117, comma 6, c.p.a.
Se l’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria
Quando la domanda risarcitoria è proposta congiuntamente all’azione avverso il silenzio, il giudice può definire la domanda sul silenzio con rito camerale e disporre la trattazione della domanda risarcitoria con rito ordinario.
art. 30 c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell’azione risarcitoria proposta congiuntamente all’azione avverso il silenzio.
art. 21-quinquies l. 241/1990
È indicato dal ricorrente quale base dell’istanza di riesame, ma la sentenza non decide la legittimità sostanziale della revoca né l’obbligo di adottarla.
art. 530 c.p.p.
assoluzione per non aver commesso il fatto
La sentenza penale di assoluzione è descritta quale circostanza sopravvenuta posta a fondamento dell’istanza di riesame del divieto prefettizio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio instaurato ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l’amministrazione adotta un provvedimento pienamente satisfattivo della pretesa azionata, la domanda relativa all’accertamento dell’illegittimità del silenzio deve essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto nel giudizio avverso il silenzio non definisce automaticamente la distinta domanda risarcitoria proposta congiuntamente.
- Ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a., il giudice può definire con rito camerale l’azione avverso il silenzio e disporre la conversione del rito per la trattazione della domanda risarcitoria secondo il rito ordinario in udienza pubblica.
- Quando la domanda risarcitoria resta da esaminare dopo la definizione della domanda avverso il silenzio, la regolazione delle spese può essere riservata alla decisione definitiva sul risarcimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 1046/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 189/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 190/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 191/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 192/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 7 mag 2026Sentenza n. 193/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →