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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15644/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la domanda di ammissione al pagamento di tre crediti vantati verso la Venerif di Maurizio Pecora & C. s.n.c., ai sensi dell'art. 1, comma 199, L. 24/12/2012, n. 228. La ricorrente deduce violazione ed errata applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 6/9/2011, n. 159, lamentando che il Tribunale avrebbe ignorato la disciplina allora vigente sugli accertamenti bancari, che non sarebbero emersi elementi che collegassero Francesco/Maurizio Pecora ad esponenti mafiosi (in particolare Antonino Rotolo), che l'arresto del 2008 era successivo alla stipula dei mutui, che non sarebbe stata dimostrata la strumentalità del finanziamento all'attività illecita, e che la banca non poteva disporre degli strumenti di controllo delle autorità e non era soggetta alla normativa antiriciclaggio più rigorosa introdotta successivamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta genericità, rilevando che il ricorso conteneva affermazioni assertive e non si confrontava in modo argomentato con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha confermato l'applicazione dell'art. 52 d.lgs. 159/2011 nel senso che occorre valutare oggettivamente se il credito sia strumentale all'attività illecita; il Tribunale aveva accertato, sulla base degli atti di prevenzione e degli accertamenti, che l'accesso al credito aveva determinato una commistione tra patrimoni di fonte illecita e risorse erogate, contribuendo a strategie di riciclaggio. La ricorrente non aveva prodotto documentazione probatoria né dimostrato la buona fede/ignoranza del nesso di strumentalità; pertanto il rigetto della domanda è stato ritenuto corretto. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)

    L'art. 52 richiede, per l'ammissione del credito garantito da diritti reali costituiti anteriormente al sequestro, che il credito "non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego"; se la strumentalità è accertata oggettivamente, grava sul creditore l'onere di dimostrare di aver ignorato in buona fede quel nesso

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228

    art. 1, comma 199 (richiamo e applicazione dell'art. 52 d.lgs. 159/2011)

    Richiama la disciplina di ammissione del credito prevista dall'art. 52 del d.lgs. 159/2011 nell'ambito delle procedure previste dalla legge

  • Codice di procedura penale

    Prevede le conseguenze processuali (tra cui condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle Ammende) in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La verifica dell'eventuale "strumentalità" di un credito rispetto ad attività illecite è di natura oggettiva: il giudice valuta le risultanze del procedimento di prevenzione e gli effetti concreti del credito sul patrimonio del proposto
  • Se viene accertata la strumentalità del credito, grava sul creditore l'onere di provare l'ignoranza in buona fede del nesso di strumentalità mediante documentazione e istruttoria adeguata
  • L'assenza o l'incompletezza della documentazione bancaria e di istruttoria (valutazioni del merito creditizio, verifiche sulle garanzie, controlli antiriciclaggio pertinenti) pesa negativamente sul creditore e può giustificare il rigetto della domanda di ammissione del credito
  • La circostanza che i mutui siano stati concessi anteriormente all'irrigidimento delle norme antiriciclaggio non esonera il creditore dall'onere probatorio: ciò che conta è la concreta funzione del finanziamento rispetto a patrimoni di origine illecita
  • In Cassazione i ricorsi formulati con argomentazioni generiche o meramente assertive, che non confrontano specificamente la motivazione del provvedimento impugnato, sono frequentemente dichiarati inammissibili
  • Le acquisizioni e i provvedimenti adottati in sede di prevenzione (sequestro/confisca) costituiscono elementi probatori rilevanti per valutare la strumentalità del credito

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