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Sentenza

Sentenza n. 1749/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 127/2025 emessa in data 31 gennaio 2025 dal Tribunale di Monza.

Giustizia amministrativa202503756

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, per un beneficio di 500 euro per ciascun anno scolastico indicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti precari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, docenti a tempo determinato, hanno agito in ottemperanza alla sentenza n. 127/2025 del Tribunale di Monza, che aveva riconosciuto il loro diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico di servizio, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero a provvedere. La sentenza non è stata spontaneamente eseguita. I ricorrenti hanno dedotto, quindi, l’inadempimento dell’Amministrazione e chiesto l’attuazione coattiva del giudicato. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento, il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notificazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Monza, che la pronuncia era passata in giudicato e che era stata notificata al Ministero il 19 febbraio 2025. Ha ritenuto così soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che il commissario assuma le funzioni solo su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e provveda entro i successivi 120 giorni a determinare definitivamente l’importo dovuto e ad adottare gli atti necessari all’esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato sotto la propria responsabilità. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto ai ricorrenti dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La norma è stata ritenuta applicabile in presenza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, non spontaneamente eseguita dall’Amministrazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    La disposizione è stata richiamata quale ulteriore condizione soddisfatta per la proponibilità e fondatezza dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione inadempiente.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è fondata quando l’Amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario recante una condanna a provvedere, purché risultino anche soddisfatte le condizioni previste dalla disciplina applicabile e sia stata effettuata la notificazione della pronuncia all’Amministrazione.
  • In presenza di un accertato e non contestato inadempimento dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione integrale del giudicato entro un termine perentorio e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario pubblico le cui attività istituzionali siano compatibili con l’incarico; quando l’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali dell’ufficio, non è dovuto uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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