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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25479/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, lamentando con un unico motivo: 1) l'omessa riqualificazione del fatto da ricettazione a furto, sostenendo che la qualificazione giuridica corretta dovesse essere quella più lieve; 2) la conseguente mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, assumendo che, se il fatto fosse stato qualificato come furto, il termine ex art. 157 c.p. sarebbe maturato. La Corte ha ritenuto la prima censura non deducibile perché meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza critica specifica alle ragioni della sentenza impugnata; la seconda censura è stata giudicata manifestamente infondata perché incompatibile con la corretta qualificazione del fatto come ricettazione e perché, tenuto conto della recidiva reiterata specifica infraquinquiennale, il termine prescrizionale non era ancora decorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura sulla riqualificazione del fatto era aspecifica e riproduttiva di questioni già disattese, mentre la doglianza sulla prescrizione era manifestamente infondata alla luce della qualificazione del fatto come ricettazione e della non maturata prescrizione per effetto della recidiva reiterata specifica infraquinquiennale. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 c.p.

    Il termine di prescrizione non era ancora spirato, in ragione della corretta qualificazione del fatto come ricettazione e dell'ostacolo derivante dalla recidiva reiterata specifica infraquinquiennale.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato come ipotesi di furto più lieve rispetto alla ricettazione, ma la Corte osserva che non vi erano riscontri sufficienti per derubricare il fatto in tale fattispecie.

  • art. 648 c.p.

    La Corte ribadisce la corretta qualificazione giuridica del fatto come ricettazione e non come furto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, è inammissibile la censura che si limiti a riproporre questioni già esaminate e respinte nei giudizi di merito senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La richiesta di derubricazione del fatto in un reato meno grave deve essere sostenuta da specifiche censure alle argomentazioni poste a base della decisione di merito e da elementi di riscontro idonei a contrastarne la qualificazione giuridica.
  • La prescrizione non può essere dichiarata quando il ricorrente la fondi su una qualificazione giuridica del fatto incompatibile con quella correttamente accertata dal giudice di merito.
  • La recidiva reiterata specifica infraquinquiennale può incidere sul calcolo del termine prescrizionale, impedendo che esso risulti maturato nei tempi prospettati dalla difesa.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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