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Sentenza

Sentenza del 03/02/2023 n. 3458 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti impugnavano la cartella di pagamento notificata il 14.9.2012, contestando la decadenza e la prescrizione del credito erariale. L'avviso di accertamento era stato notificato il 19.11.1997; il giudizio di impugnazione era stato estinto per mancata riassunzione dopo rinvio della Corte di Cassazione (sentenza di rinvio depositata il 17.6.2008; estinzione per mancata riassunzione il 17.9.2009). I contribuenti sostenevano che l'estinzione del processo aveva fatto decorrere il termine decadenziale previsto dall'art. 25 D.P.R. 602/1973 e che, pertanto, la cartella notificata nel 2012 era sopravvenuta dopo la scadenza del termine decadenziale e della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei contribuenti, censurando la decisione della CTR che aveva escluso la decadenza/prescrizione ritenendo l'estinzione assimilabile al giudicato. La Corte ha invece confermato l'orientamento secondo cui l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione non è assimilabile al giudicato che determina la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.; l'estinzione comporta la definitività dell'avviso di accertamento alla data di scadenza del termine per la riassunzione e di conseguenza si applica il regime decadenziale dell'art. 25 D.P.R. 602/1973. Nel caso concreto la decadenza era intervenuta il 31.12.2011 e la cartella del 14.9.2012 è stata ritenuta tardiva. La sentenza impugnata è cassata e, nel merito, la cartella è annullata; spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 comma 1 lett. c)

    decorrenza del termine di decadenza dal momento in cui l'accertamento è divenuto definitivo; secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

    Il termine decadenziale per la riscossione inizia a decorrere dalla definitività dell'accertamento; se la definitività consegue all'estinzione del processo per mancata riassunzione dopo rinvio, il termine di decadenza decorre da tale estinzione (data di scadenza del termine per la riassunzione).

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 comma 2

    Stabilisce conseguenze dell'estinzione del processo tributario: l'estinzione comporta il venir meno del processo e, ai fini dell'impugnazione dell'atto tributario, la determinazione della definitività dell'atto alla data di scadenza del termine per la riassunzione.

  • Codice di procedura civile, art. 393 (estinzioni del processo)

    L'art. 393 c.p.c. integrato dalla disciplina del contenzioso tributario conferma che l'estinzione del processo determina la cessazione del processo e concorre a fissare il momento della definitività dell'atto impugnato.

  • Codice civile, art. 2953

    Il termine di prescrizione decennale (actio iudicati) si applica alle sentenze di condanna o a pronunce che riconoscano la legittimità dell'atto impositivo; non si applica quando la definitività dell'accertamento deriva dall'estinzione del processo per inattività delle parti.

  • Codice civile, art. 2945 commi 2 e 3

    L'interruzione della prescrizione determinata dalla proposizione della domanda giudiziale produce effetti istantanei; se il processo si estingue per mancata riassunzione, non permane un effetto interruttivo durevole che estenda la prescrizione oltre i termini previsti dalla disciplina speciale (qui si applica il regime decadenziale).

  • Codice civile, art. 2935

    Riferimento generale alla distinzione tra prescrizione e decadenza; la sentenza ribadisce che per la riscossione tributaria può trovare applicazione il regime decadenziale speciale se la definitività deriva dall'estinzione del processo.

Massime di principio

  • L'estinzione del processo per mancata riassunzione dopo rinvio non è assimilabile al giudicato che produce la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.; essa determina la definitività dell'accertamento ma lascia impregiudicato l'applicarsi del regime decadenziale previsto dal D.P.R. 602/1973 art. 25.
  • Il termine decadenziale per la riscossione (art. 25 DPR 602/1973) inizia a decorrere dalla data in cui l'accertamento diventa definitivo: se la definitività deriva dall'estinzione del processo, la decorrenza parte dalla scadenza del termine per la riassunzione dopo il rinvio.
  • La proposizione della domanda giudiziale interrompe la prescrizione solo nella misura e con gli effetti previsti dal codice civile; l'estinzione del processo per inattività delle parti non mantiene un effetto interruttivo durevole che impedisca l'applicazione del termine decadenziale speciale.
  • In pratica, l'Amministrazione che ottiene solo l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione deve provvedere alla riscossione entro i termini decadenziali; altrimenti il contribuente può eccepire la decadenza e ottenere l'annullamento della cartella.
  • Per la difesa del contribuente, è efficace eccepire la decadenza ex art. 25 DPR 602/1973 quando la cartella è notificata dopo il decorso del termine decadenziale successivo alla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo per estinzione del processo.

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