Sentenza del 03/02/2023 n. 3458 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti impugnavano la cartella di pagamento notificata il 14.9.2012, contestando la decadenza e la prescrizione del credito erariale. L'avviso di accertamento era stato notificato il 19.11.1997; il giudizio di impugnazione era stato estinto per mancata riassunzione dopo rinvio della Corte di Cassazione (sentenza di rinvio depositata il 17.6.2008; estinzione per mancata riassunzione il 17.9.2009). I contribuenti sostenevano che l'estinzione del processo aveva fatto decorrere il termine decadenziale previsto dall'art. 25 D.P.R. 602/1973 e che, pertanto, la cartella notificata nel 2012 era sopravvenuta dopo la scadenza del termine decadenziale e della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei contribuenti, censurando la decisione della CTR che aveva escluso la decadenza/prescrizione ritenendo l'estinzione assimilabile al giudicato. La Corte ha invece confermato l'orientamento secondo cui l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione non è assimilabile al giudicato che determina la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.; l'estinzione comporta la definitività dell'avviso di accertamento alla data di scadenza del termine per la riassunzione e di conseguenza si applica il regime decadenziale dell'art. 25 D.P.R. 602/1973. Nel caso concreto la decadenza era intervenuta il 31.12.2011 e la cartella del 14.9.2012 è stata ritenuta tardiva. La sentenza impugnata è cassata e, nel merito, la cartella è annullata; spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 comma 1 lett. c)
decorrenza del termine di decadenza dal momento in cui l'accertamento è divenuto definitivo; secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo
Il termine decadenziale per la riscossione inizia a decorrere dalla definitività dell'accertamento; se la definitività consegue all'estinzione del processo per mancata riassunzione dopo rinvio, il termine di decadenza decorre da tale estinzione (data di scadenza del termine per la riassunzione).
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 comma 2
Stabilisce conseguenze dell'estinzione del processo tributario: l'estinzione comporta il venir meno del processo e, ai fini dell'impugnazione dell'atto tributario, la determinazione della definitività dell'atto alla data di scadenza del termine per la riassunzione.
Codice di procedura civile, art. 393 (estinzioni del processo)
L'art. 393 c.p.c. integrato dalla disciplina del contenzioso tributario conferma che l'estinzione del processo determina la cessazione del processo e concorre a fissare il momento della definitività dell'atto impugnato.
Codice civile, art. 2953
Il termine di prescrizione decennale (actio iudicati) si applica alle sentenze di condanna o a pronunce che riconoscano la legittimità dell'atto impositivo; non si applica quando la definitività dell'accertamento deriva dall'estinzione del processo per inattività delle parti.
Codice civile, art. 2945 commi 2 e 3
L'interruzione della prescrizione determinata dalla proposizione della domanda giudiziale produce effetti istantanei; se il processo si estingue per mancata riassunzione, non permane un effetto interruttivo durevole che estenda la prescrizione oltre i termini previsti dalla disciplina speciale (qui si applica il regime decadenziale).
Codice civile, art. 2935
Riferimento generale alla distinzione tra prescrizione e decadenza; la sentenza ribadisce che per la riscossione tributaria può trovare applicazione il regime decadenziale speciale se la definitività deriva dall'estinzione del processo.
Massime di principio
- L'estinzione del processo per mancata riassunzione dopo rinvio non è assimilabile al giudicato che produce la prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.; essa determina la definitività dell'accertamento ma lascia impregiudicato l'applicarsi del regime decadenziale previsto dal D.P.R. 602/1973 art. 25.
- Il termine decadenziale per la riscossione (art. 25 DPR 602/1973) inizia a decorrere dalla data in cui l'accertamento diventa definitivo: se la definitività deriva dall'estinzione del processo, la decorrenza parte dalla scadenza del termine per la riassunzione dopo il rinvio.
- La proposizione della domanda giudiziale interrompe la prescrizione solo nella misura e con gli effetti previsti dal codice civile; l'estinzione del processo per inattività delle parti non mantiene un effetto interruttivo durevole che impedisca l'applicazione del termine decadenziale speciale.
- In pratica, l'Amministrazione che ottiene solo l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione deve provvedere alla riscossione entro i termini decadenziali; altrimenti il contribuente può eccepire la decadenza e ottenere l'annullamento della cartella.
- Per la difesa del contribuente, è efficace eccepire la decadenza ex art. 25 DPR 602/1973 quando la cartella è notificata dopo il decorso del termine decadenziale successivo alla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo per estinzione del processo.
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