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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13806/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione dell'art.597 c.p.p. (divieto di reformatio in pejus) perché, in sede di rinvio per annullamento parziale dell'aggravante ex art.73, comma 6, d.P.R. 309/1990, la Corte d'appello aveva aumentato l'incremento di pena per la continuazione (anni 2 e €3.000) oltre la misura precedentemente fissata (anni 1 e mesi 6 e €1.000), senza motivazione adeguata, determinando così un peggioramento non consentito della posizione dell'imputato

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento ex art.81, comma secondo, c.p. (aumento per continuazione) e ha rideterminato tale aumento nella misura originariamente applicata dalla precedente decisione d'appello: anni 1 e mesi 6 di reclusione ed €1.000 di multa. In conseguenza di tale rideterminazione la pena finale è stata fissata in anni 3 e mesi 8 di reclusione e €12.666,00 di multa. La Corte ha dunque ritenuto violato il divieto di reformatio in pejus e ha corretto il computo delle pene senza rinviare

Norme richiamate

  • d.P.R. n.309/1990, art.73

    art.73, comma 5; art.73, comma 6

    La norma contiene le fattispecie aggravanti per i reati in materia di stupefacenti; la Corte ha valutato l'esclusione dell'aggravante ex comma 6 per alcuni capi come evento che incide sul calcolo complessivo della pena e sul bilanciamento delle circostanze

  • d.P.R. n.309/1990, art.80

    Riferita nella fase istruttoria/decisionale per valutare l'applicabilità di circostanze aggravanti o attenuanti; nel caso l'aggravante contestata in relazione all'art.80 era stata esclusa in primo grado

  • codice di procedura penale, art.597

    Disciplina il divieto di reformatio in pejus: il giudice d'appello non può peggiorare la posizione dell'imputato rispetto alla decisione impugnata; la Corte ha ritenuto che modificare in pejus il calcolo degli incrementi per continuazione, dopo l'esclusione di un'aggravante, costituisce violazione di tale divieto

  • codice penale, art.81

    art.81, comma secondo (cpv.)

    Stabilisce l'aumento per la continuazione tra più reati; la Corte ha limitato l'aumento alla misura compatibile con quanto già fissato nella precedente pronuncia, correlandolo al divieto di reformatio in pejus

  • codice di procedura penale, art.620

    Consente alla Corte di Cassazione, se possibile, di annullare senza rinvio e di provvedere direttamente; la Corte ha esercitato tale potere per rideterminare l'aumento e la pena finale

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in pejus (art.597 c.p.p.) impedisce che, in sede di appello o di rinvio, la posizione dell'imputato sia peggiorata rispetto a quanto deciso in precedenza: qualsiasi ricalcolo delle pene intermedie (es. aumenti per continuazione) non può comportare un aggravamento rispetto alla misura utilizzata come base nel giudizio precedente
  • Se l'annullamento riguarda l'esclusione di un'aggravante che aveva inciso sul calcolo della pena, il giudice in sede di rinvio deve rispettare i vincoli numerici fissati nella pronuncia precedente relativamente agli aumenti applicati (in particolare per la continuazione) oppure motivare in modo stringente la diversa determinazione
  • La Corte di Cassazione può, quando il giudizio lo consente e la materia è determinabile in modo certo, annullare senza rinvio e provvedere direttamente alla rideterminazione della pena (art.620 c.p.p.), evitando nuovo processo di merito
  • Nella ricalculazione della pena seguire l'ordine corretto: pena base -> applicazione delle circostanze attenuanti/aggravanti -> aumento per continuazione (secondo i limiti già fissati) -> eventuali diminuenti per il rito; modifiche ad uno di questi passaggi devono essere motivate e non possono produrre un aumento vietato dal divieto di reformatio in pejus
  • Il giudice deve fornire motivazione specifica se intende discostarsi dal calcolo degli aumenti già adottato: la mera diversa determinazione numerica senza motivazione integra vizio decisorio e può essere cassata
  • Se in una vicenda simile si ottiene in cassazione l'annullamento limitato a un profilo computistico, si può ottenere la rideterminazione della pena in favore dell'imputato senza rinvio quando il ricalcolo è possibile in maniera certa e pienamente documentata

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