Sentenza n. 6492/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 1234/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Piemonte che aveva annullato la determinazione dell'Unione Montana dichiarativa dell'irricevibilità della comunicazione relativa all'incremento dei limiti emissivi di una stazione radio base
Esito
Favorevole al resistente (operatore di telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La Regione Piemonte ha appellato la sentenza del TAR Piemonte che aveva accolto il ricorso proposto da un operatore di telecomunicazioni contro la nota dell'Unione Montana Comuni Olimpici, con cui era stata dichiarata irricevibile la comunicazione relativa all'incremento dei limiti emissivi di una stazione radio base sita nel Comune di Pragelato, ritenendo applicabile il modulo procedimentale semplificato previsto dall'art. 44, comma 1 quinquies, d.lgs. n. 259/2003. La società appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, sostenendo che la Regione non fosse legittimata né titolare di un interesse concreto e attuale a impugnare, e ha comunque dedotto l'infondatezza dell'impugnazione, riproponendo in subordine i motivi di primo grado non esaminati. La Regione era stata evocata in primo grado esclusivamente quale autorità emanante una propria comunicazione del 26 aprile 2024, contenente indicazioni generali sull'interpretazione e applicazione dell'art. 44, comma 1 quinquies, d.lgs. n. 259/2003. Il TAR aveva tuttavia annullato soltanto la determinazione dell'Unione Montana, senza caducare la comunicazione regionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l'appello. Ha premesso che la legittimazione a impugnare spetta alla parte del giudizio di primo grado che sia risultata, anche parzialmente, soccombente, mentre l'interesse all'impugnazione richiede un'utilità personale, concreta e attuale derivante dall'accoglimento dell'appello. Nel caso concreto, la Regione non era soccombente, poiché la sentenza di primo grado aveva annullato esclusivamente l'atto dell'Unione Montana, unico provvedimento immediatamente lesivo e specificamente riferito alla vicenda, lasciando ferma la comunicazione regionale del 26 aprile 2024. La legittimazione sarebbe spettata all'Unione Montana, autrice dell'atto annullato, ma tale amministrazione non ha appellato né si è costituita, prestando acquiescenza alla sentenza. Il Collegio ha inoltre rilevato l'assenza di un interesse personale, concreto e attuale della Regione: l'interesse alla conservazione dell'atto dell'Unione Montana apparteneva all'amministrazione che lo aveva emanato, mentre la comunicazione regionale consisteva in una mera proposta interpretativa non vincolante, neppure per il futuro, per le autorità competenti a ricevere la comunicazione prevista dall'art. 44, comma 1 quinquies, d.lgs. n. 259/2003. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 44, comma 1 quinquies, d.lgs. n. 259/2003
La disposizione disciplina il modulo procedimentale semplificato relativo alla comunicazione avente a oggetto l'incremento dei limiti emissivi della stazione radio base; la questione sostanziale non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità dell'appello.
Massime di principio
- La legittimazione ad appellare spetta alla parte del giudizio di primo grado che sia risultata, anche parzialmente, soccombente rispetto alla decisione impugnata.
- L'interesse ad appellare richiede che l'accoglimento dell'impugnazione procuri all'appellante un'utilità personale, concreta e attuale; non è sufficiente un interesse riferibile all'atto di altra amministrazione.
- L'amministrazione che ha emanato un atto non è legittimata ad appellare una sentenza quando tale atto non sia stato annullato e l'amministrazione non risulti quindi soccombente.
- Quando una sentenza annulla esclusivamente il provvedimento immediatamente lesivo adottato da un'amministrazione, la legittimazione all'impugnazione spetta a quest'ultima e non all'amministrazione che abbia emanato un atto generale o interpretativo richiamato nel provvedimento annullato ma rimasto integro.
- Una comunicazione amministrativa contenente una mera proposta interpretativa non vincolante non fonda, di per sé, un interesse personale, concreto e attuale dell'amministrazione emanante a impugnare la sentenza che abbia annullato un distinto provvedimento applicativo.
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