Sentenza n. 499/2026 - L'aquila, Sezione 1
per la condanna del Comune di Roccaraso, previo accertamento della responsabilità della pubblica amministrazione, e nello specifico dei dipendenti dell’ufficio tecnico del comune di Roccaraso, al risarcimento dei danni derivanti dalla erronea attribuzione al demanio comunale della particella di esclusiva proprietà della Sunrise srl e, in particolare, del fondo sito in Roccaraso e censito al NCT foglio 8 particella 132, e derivanti dal comportamento e dalla scorretta conduzione delle trattive, da parte dell’u.t.e del comune di Roccaraso e dei suoi dipendenti comunali, per la formazione di accordi ex art 11 l. n. 241/90.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamenti e trattative del Comune relativi alla qualificazione del terreno come appartenente al patrimonio comunale e alla conclusione di un accordo ex art. 11 l. 241/1990
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha riassunto davanti al giudice amministrativo la domanda risarcitoria dopo che il Tribunale civile aveva declinato la giurisdizione. Ha dedotto la responsabilità del Comune e dei dipendenti dell'ufficio tecnico per avere erroneamente considerato appartenente al demanio o al patrimonio comunale un terreno che, secondo la successiva sentenza del Commissario per il riordino degli usi civici, aveva natura allodiale. La società sosteneva che il rifiuto del Comune di riconoscere l'errore e la durata delle trattative finalizzate alla conclusione di un accordo di programma e di una convenzione di lottizzazione le avessero fatto perdere un'operazione immobiliare del valore di euro 1.100.000,00. Ha chiesto il risarcimento, in via principale, di euro 1.100.000,00 e, in subordine, di euro 444.000,00, prospettando il valore dell'accordo imprenditoriale, il valore attribuito dal Comune al terreno, la caparra di euro 70.000,00 che sarebbe stata richiesta dalla controparte del preliminare, la perdita di chance, il danno in re ipsa e le spese sostenute. Il Comune ha contestato, tra l'altro, l'improcedibilità o inammissibilità della domanda in relazione al successivo mutuo dissenso, l'indeterminatezza del petitum e della causa petendi, il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'assenza di prova dell'illecito, del danno e del nesso causale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso applicando il principio della ragione più liquida e senza esaminare le eccezioni preliminari del Comune, ritenendo infondata nel merito la domanda risarcitoria. Ha qualificato la fattispecie come responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione nell'ambito di trattative per un accordo ex art. 11 l. 241/1990. Richiamando i principi dell'Adunanza Plenaria, ha rilevato che il privato deve provare la buona fede soggettiva e l'affidamento incolpevole, la violazione oggettiva dei doveri di correttezza e lealtà, la colpa o il dolo dell'amministrazione, il danno-evento, il danno-conseguenza e il nesso causale secondo il criterio del più probabile che non. Nel caso concreto, la società aveva acquistato il terreno nel 2014 quando era già noto il decreto regionale del 1998 che lo aveva inserito nel patrimonio comunale; pertanto non poteva invocare un affidamento incolpevole, anche perché era conoscibile il prezzo di euro 444.600,00 richiesto dal Comune. Inoltre, le trattative non avevano raggiunto un livello tale da dimostrare che la loro interruzione fosse imputabile esclusivamente al comportamento comunale. Il danno emergente non è stato provato: non risultava che la caparra di euro 70.000,00 fosse stata effettivamente restituita né che la sua debenza fosse stata accertata giudizialmente. Anche il lucro cessante e la perdita di chance erano stati prospettati in modo generico, senza indicare la concreta consistenza e i criteri di quantificazione del profitto perduto. Il TAR ha quindi ritenuto la domanda generica e priva di adeguato supporto probatorio. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 11 l. 241/1990
La controversia riguarda trattative finalizzate alla conclusione di un accordo integrativo o sostitutivo dell'esercizio del potere amministrativo; la scorrettezza dell'amministrazione in tale ambito può rilevare ai fini della responsabilità precontrattuale.
art. 73 c.p.a.
Richiamato quale disciplina del deposito delle memorie e delle repliche in vista dell'udienza di merito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione nelle trattative finalizzate alla conclusione di accordi ex art. 11 l. 241/1990 presuppone la prova della buona fede soggettiva del privato, di un affidamento incolpevole, della violazione oggettiva dei doveri di correttezza e lealtà, dell'imputabilità soggettiva della condotta all'amministrazione e dell'esistenza di danno-evento, danno-conseguenza e nesso causale.
- Non sussiste affidamento incolpevole quando il privato avvia o prosegue trattative essendo già a conoscenza della situazione amministrativa e patrimoniale ostativa alla conclusione dell'operazione, anche se tale situazione risulti poi fondata su un errore dell'amministrazione.
- Il risarcimento della responsabilità precontrattuale richiede la prova, secondo il criterio del più probabile che non, che la condotta scorretta dell'amministrazione abbia costituito la condicio sine qua non delle scelte negoziali dannose; la mera durata o il mancato esito delle trattative non sono sufficienti.
- Il danno emergente, il lucro cessante e la perdita di chance non possono essere riconosciuti sulla base di allegazioni generiche o di pregiudizi meramente ipotetici: il ricorrente deve dimostrare l'effettiva perdita patrimoniale e indicare elementi concreti per la quantificazione del profitto perduto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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