Sentenza del 11/09/2018 n. 815 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972. Secondo l'Ufficio, la società non avrebbe potuto detrarre l'IVA indicata nelle fatture delle imprese appaltatrici nella misura ordinaria del 20%, poiché le prestazioni relative alla realizzazione del fabbricato strumentale avrebbero dovuto essere assoggettate all'aliquota agevolata del 10%. La società ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo di avere operato correttamente e di avere detratto esclusivamente l'imposta effettivamente addebitata e versata dai fornitori.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Ha ritenuto che l'aliquota IVA debba essere applicata dal soggetto che emette la fattura, cioè dall'impresa appaltatrice, gravata della responsabilità di individuare l'aliquota corretta. La richiesta dell'aliquota agevolata da parte del committente costituisce una facoltà e non un obbligo. Inoltre, la detrazione era stata effettuata nei limiti dell'IVA concretamente addebitata e versata dai fornitori, senza danno per l'Erario. La Commissione ha evidenziato che il recupero della maggiore IVA detratta avrebbe potuto determinare un indebito arricchimento dell'Amministrazione finanziaria, che avrebbe incassato la maggiore imposta dai fornitori e contemporaneamente negato la detrazione al committente. L'Ufficio è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 4.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
Art. 19 del D.P.R. n. 633/1972
L'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa è detraibile nei limiti e alle condizioni previste dalla norma.
La Commissione ha ritenuto detraibile l'IVA effettivamente addebitata in fattura e versata dal fornitore, anche se l'aliquota applicata era eventualmente errata, purché la detrazione non ecceda l'imposta concretamente addebitata al cessionario.
Artt. 21 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972
La responsabilità primaria per l'indicazione dell'aliquota IVA in fattura grava sul soggetto che emette la fattura, il quale deve individuare il corretto trattamento fiscale dell'operazione.
Tabella A, Parte III, nn. 127-quinquies e 127-septies, allegata al D.P.R. n. 633/1972
Le disposizioni prevedono l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% per determinate opere e prestazioni relative alla realizzazione di edifici o strutture aventi i requisiti previsti dalla legge.
Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992
La parte soccombente è stata condannata alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte vittoriosa.
Art. 34 del D.Lgs. n. 546/1992
La controversia è stata trattata in pubblica udienza su richiesta di parte.
Massime di principio
- In materia di IVA, l'emittente della fattura è normalmente il soggetto responsabile della corretta individuazione e applicazione dell'aliquota.
- Il committente non è necessariamente obbligato a richiedere l'applicazione dell'aliquota agevolata: tale richiesta può costituire una facoltà, da esercitare valutando anche il rischio di contestazioni.
- La detrazione dell'IVA può essere riconosciuta quando l'imposta è stata effettivamente addebitata in fattura e versata dal fornitore, anche in presenza di un possibile errore nell'aliquota, purché non venga detratto un importo superiore a quello addebitato.
- L'Amministrazione finanziaria non dovrebbe conseguire un doppio incasso della medesima imposta, recuperando la detrazione presso il committente dopo avere già incassato dal fornitore l'IVA indicata in fattura.
- La decisione riguarda una specifica fattispecie e non esclude, in generale, l'obbligo di regolarizzare fatture con aliquota errata o di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali e formali per la detrazione.
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