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Ordinanza

Ordinanza n. 244/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto emesso dal Questore della Provincia di Asti del 9.1.2026 e notificato in data 12.3.2026, con il quale la Questura di Asti rigettava la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per “cure mediche” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal Sig. LLANGU SANTI in data 26.07.2024 tramite kit postale.

Giustizia amministrativa202600825

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Asti del 9 gennaio 2026, notificato il 12 marzo 2026, con cui è stata respinta la richiesta, presentata il 26 luglio 2024 tramite kit postale, di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del diniego. L'ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi alla valutazione dei presupposti cautelari.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso il provvedimento impugnato, ritenendo sussistente il periculum in mora. In particolare, ha valorizzato l'evidente e sostanzialmente unico radicamento familiare del ricorrente in Italia. La sospensione è stata disposta affinché la decisione di merito possa intervenire re adhuc integra. Il TAR ha inoltre rilevato la possibilità, nelle more, di attivare un'apposita pratica per il rilascio di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. La trattazione di merito è stata fissata all'udienza pubblica del 16 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha ritenuto sussistente il periculum in mora e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il periculum in mora può ritenersi sussistente quando l'esecuzione del diniego relativo al titolo di soggiorno incide sulla posizione di uno straniero che presenta un evidente e sostanzialmente unico radicamento familiare in Italia.
  • Quando il periculum in mora è riconosciuto, la sospensione del provvedimento impugnato può essere disposta per consentire che la decisione di merito intervenga re adhuc integra, senza pregiudizio irreversibile per la posizione del ricorrente.
  • La sospensione cautelare del diniego di conversione del permesso di soggiorno non impedisce che, nelle more del giudizio, l'interessato possa attivare una distinta procedura per il rilascio di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamento

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