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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26196/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rilasciato l'assenso all'estensione degli effetti della consegna già eseguita per un primo mandato di arresto europeo (MAE esecutivo) anche a un secondo MAE processuale relativo a un ulteriore reato. Ha dedotto: (1) violazione di legge processuale per mancata notifica dell'ordinanza presso il luogo di detenzione in Germania; (2) violazione del diritto al contraddittorio e al diritto di essere sentito, sostenendo che la legge 22 aprile 2005, n. 69 non prevede espressamente le forme procedurali per l'estensione della consegna e che, per analogia e per compatibilità con il MAE, deve applicarsi la disciplina di estensione dell'estradizione (art. 710 c.p.p.), non potendosi rilasciare l'assenso senza che il consegnato sia stato sentito con adeguate garanzie e con la partecipazione del difensore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione al secondo motivo, ritenendolo assorbente, e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha affermato che la legge n. 69 del 2005 non disciplina in modo formale la procedura di estensione della consegna e che, per garantire i diritti della difesa e il principio del contraddittorio, deve applicarsi, nei limiti della compatibilità con il MAE, la disciplina di estensione dell'estradizione prevista dall'art. 710 c.p.p. e l'iter va modellato tramite una udienza camerale (art. 17 legge n. 69 e analogie con art. 710 c.p.p.), con possibilità di far valere le dichiarazioni rese dall'interessato dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente; inoltre ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sent. 26/10/2021, HM e TZ) che garantisce il diritto dell'interessato ad essere ascoltato e impone allo Stato di esecuzione di disporre di elementi sufficienti per decidere. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69

    art. 26, comma 3; art. 26, comma 2, lett. e); art. 14; art. 17; art. 22; art. 39

    La legge contiene le condizioni sostanziali per l'estensione della consegna ma non disciplina formalmente la procedura di estensione; tuttavia riconosce la possibilita di rinuncia al principio di specialita se l'interessato, sentito con garanzie, lo consente. L'art. 39 dispone il rinvio alle disposizioni del codice di procedura penale nella misura compatibile.

  • Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10

    art. 21 (modifica di riferimento all'art. 26)

    Ha modificato la disciplina richiamata dalla legge n. 69, confermando il quadro normativo ma senza colmare il vuoto procedurale sulla forma dell'ascolto per l'estensione della consegna.

  • Art. 710 cod. proc. pen.

    La disciplina ordinaria sull'estensione dell'estradizione deve essere applicata, nei limiti di compatibilita, anche alla procedura di estensione della consegna in materia di MAE: prevede la fissazione di una udienza camerale, l'allegazione delle dichiarazioni rese dall'interessato dinanzi all'autorità dello Stato richiedente e garanzie per la difesa, pur riconoscendo lo svolgimento del giudizio in assenza della persona consegnata.

  • Decisione quadro 2002/584/GAI (mandato d'arresto europeo)

    art. 27 e art. 28 (citati in motivazione: art. 27 par. 3 lett. g e par.4; art. 28 par.3)

    Il quadro della decisione quadro contempla il principio di specialita e prevede forme di tutela della persona consegnata; la decisione quadro richiede che lo Stato di esecuzione abbia elementi sufficienti e tutela i diritti della difesa quando e chiamato a pronunciarsi su una richiesta di assenso all'estensione.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE 26 ottobre 2021, HM e TZ, cause riunite C-428/21 e C-429/21 PPU

    La Corte UE ha stabilito il diritto dell'interessato all'audizione dall'autorita giudiziaria dell'esecuzione quando questa è investita di una richiesta di assenso, riconoscendo che l'audizione puo svolgersi nello Stato richiedente ma che lo Stato di esecuzione deve disporre di elementi sufficienti per decidere e puo richiedere informazioni complementari; tutela piena del diritto di difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

  • Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che la mancata osservanza delle garanzie del contraddittorio integri un vizio procedurale rilevante ai sensi di questa previsione e giustifichi l'annullamento dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • L'estensione degli effetti di una consegna eseguita in relazione a un MAE non puo essere decisa senza garantire il diritto di essere sentito del consegnato e il contraddittorio con la partecipazione del difensore; la procedura deve essere modellata, nei limiti di compatibilita, sull'art. 710 c.p.p.
  • La Corte di esecuzione deve disporre di elementi sufficienti circa la posizione dell'interessato e puo chiedere all'autorita emittente informazioni integrative; l'audizione puo svolgersi nello Stato emittente, ma lo Stato di esecuzione resta responsabile di assicurare l'efficacia dei diritti della difesa.
  • Una espressa e documentata rinuncia al principio di specialita resa dall'interessato davanti all'autorita giudiziaria dello Stato richiedente puo rendere inutile l'audizione nello Stato di esecuzione, ma tale rinuncia deve emergere chiaramente e con le garanzie previste.
  • La mancata notifica o l'assenza di una procedura che assicuri il contraddittorio sono vizii procedurali che possono determinare l'annullamento della decisione di estensione della consegna e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Quando la legge nazionale e silente sulle forme procedurali per il MAE, occorre richiamare le norme compatibili del codice di procedura penale e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE per garantire i diritti fondamentali dell'interessato.

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