Cassazione Penale, Sentenza n. 3885/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi congiunti: per Ndiaye si contestava la celebrazione del giudizio in sua assenza nonostante fosse in stato di detenzione (poi arresti domiciliari) e avesse manifestato la volontà di partecipare, deducendo che la traduzione non poteva essere imputata all'imputato e che la mancata traduzione e mancato rinvio avrebbero determinato nullità insanabile; per Aliou si deduceva la nullità e l'inutilizzabilità di prove acquisite in sede di perquisizione per omessa informazione della facoltà di farsi assistere da difensore, con contestazioni sulla qualificazione della nullità e sull'utilizzabilità della prova
La decisione
Per Ndiaye: la Corte ha ritenuto il motivo fondato. Ha applicato il principio secondo cui la restrizione agli arresti domiciliari, se comunicata al giudice, configura un impedimento legittimo che impone il rinvio e la traduzione dell'imputato; ha quindi annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Gela per il nuovo giudizio di primo grado. Per Aliou: il motivo è stato dichiarato inammissibile per tardività (la nullità relativa all'omesso avvertimento sulla facoltà di difesa doveva essere dedotta anteriormente alla deliberazione di primo grado), con condanna alle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende (euro 3.000, come equitativamente fissata)
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Richiamato come disciplina sulle ipotesi e sui motivi di ricorso per cassazione; utilizzato dalla difesa per formulare i motivi di doglianza
art. 178 lett. c) c.p.p.
Riferimento alla disciplina sugli impedimenti a comparire; la Corte ha ritenuto che la condizione di arresti domiciliari comunicata al giudice costituisce impedimento legittimo
art. 114 disp. att. c.p.p.
Norma che tutela il diritto di difesa e l'avvertimento della facoltà di farsi assistere; il mancato avvertimento viene considerato rilevante ai fini della nullità ma la sua deduzione è soggetta a termini di tempestività
artt. 180 e 182 c.p.p.
Richiamati per il principio della tempestività delle eccezioni/nullità: la mancata deduzione entro i termini previsti comporta l'inammissibilità della censura nelle fasi successive
art. 191 c.p.p.
Norma sull'utilizzabilità delle prove: il ricorrente invocava inutilizzabilità per omessa informazione, ma la Corte ha sottolineato la necessità di tempestiva deduzione
art. 616 c.p.p.
Norma invocata in relazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (soprattutto per Aliou), con conseguenze economiche
Sezioni Unite, Sentenza n. 7635 del 30/09/2021 (Rv. 282806)
Giurisprudenza di legittimità richiamata: la restrizione agli arresti domiciliari comunicata al giudice integra impedimento legittimo che impone il rinvio e la traduzione dell'imputato
Sezioni Unite, Sentenza n. 5396 del 29/01/2015 (Bianchi)
Giurisprudenza richiamata sul fatto che la nullità per mancato avvertimento della facoltà di difesa deve essere tempestivamente fatta valere (fino alla deliberazione di primo grado) e, se dedotta tardivamente, è inammissibile
Massime di principio
- Se l'imputato è ristretto (carcere o arresti domiciliari) e tale situazione è comunicata al giudice, sussiste un impedimento legittimo: il giudice deve rinviare l'udienza e disporre la traduzione; procedere al giudizio in sua assenza può determinare nullità con annullamento e nuovo giudizio
- L'onere di attivare la traduzione non può essere fatto gravare in modo esclusivo sull'imputato quando la sua condizione di detenzione sia conosciuta o documentata al giudice procedente
- Le nullità relative alla mancata informazione sul diritto di difesa (avvertimento sulla facoltà di farsi assistere) devono essere eccepite tempestivamente (in genere prima della deliberazione di primo grado); dedotte tardivamente diventano inammissibili in cassazione
- In giudizi con più ricorrenti è possibile che le sorti dei singoli siano autonome: una doglianza può essere accolta per un ricorrente e respinta o dichiarata inammissibile per un altro
- In caso di annullamento per nullità insanabile determinata da difetto di partecipazione dell'imputato, la Corte può disporre l'annullamento senza rinvio delle sentenze impugnate e la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per la celebrazione del nuovo processo
- Difensori e imputati devono tempestivamente comunicare e documentare eventuali impedimenti alla comparizione e sollecitare il giudice affinché disponga le misure necessarie (traduzione o autorizzazioni), per evitare conseguenze processuali sfavorevoli
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