Cassazione Civile, Ordinanza n. 29480/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione mobiliare nella quale era stata emessa un'ordinanza di assegnazione poi revocata in sede di opposizione. Il giudizio di merito era stato qualificato dal tribunale come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e aveva riguardato, tra l'altro, la dedotta inesistenza del titolo esecutivo, il difetto di capacità giuridica e processuale del creditore e il difetto di procura, sul presupposto che il titolo fosse stato emesso in favore di una società già cancellata dal registro delle imprese. La corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado. Il ricorrente per cassazione proponeva quattro motivi contro la sentenza della corte territoriale, ma dal testo non emergono nel dettaglio i singoli motivi, poiché la Corte di cassazione li ritiene superflui da riportare e decide in via preliminare sull'ammissibilità dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza del tribunale, perché la controversia era stata qualificata dal giudice di merito come opposizione agli atti esecutivi, materia per la quale l'impugnazione esperibile è solo il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., e non l'appello. Conseguentemente la Corte cassa senza rinvio la sentenza della corte d'appello. Il ricorrente è condannato alle spese del grado di appello e del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente. Viene inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, perché il ricorso non è stato dichiarato improcedibile, inammissibile o infondato.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
opposizione agli atti esecutivi
qualifica il giudizio di merito come opposizione formale, rilevante per individuare il corretto mezzo di impugnazione
art. 618 c.p.c.
le sentenze rese in materia di opposizione agli atti esecutivi sono pronunciate in un solo grado di merito
art. 111, settimo comma, Cost.
contro le sentenze rese in materia di opposizione agli atti esecutivi è esperibile il ricorso straordinario per cassazione
art. 360, primo comma, c.p.c.
i motivi del ricorso straordinario sono omologati a quelli del ricorso ordinario per cassazione
art. 93, primo comma, c.p.c.
consente la distrazione delle spese in favore del difensore che abbia dichiarato di averne diritto
art. 13 d.P.R. del 2002, comma 1-bis
il raddoppio del contributo unificato non ricorre se il ricorso non è dichiarato improcedibile, inammissibile o infondato
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione in materia esecutiva, il mezzo di impugnazione dipende dalla qualificazione dell'azione operata dal giudice che ha pronunciato la decisione: se l'opposizione è qualificata come opposizione agli atti esecutivi, la sentenza è impugnabile solo con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., mentre l'appello è inammissibile.
- La qualificazione del giudizio data dal giudice di merito è decisiva ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione, anche se tale qualificazione fosse errata, salvo che non sia stata contestata nel corso del giudizio.
- L'inammissibilità dell'appello avverso una sentenza resa in materia di opposizione agli atti esecutivi è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità.
- Quando la sentenza d'appello è emessa su un rimedio non esperibile, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio la decisione impugnata, non essendo necessario un nuovo giudizio di merito.
- La regolazione delle spese segue la soccombenza sostanziale e può essere disposta la distrazione in favore del difensore che ne faccia richiesta nei modi di legge.
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