Sentenza n. 4332/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di permesso di costruire per il recupero e l'ampliamento di un complesso edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio riguarda il diniego comunale del 5 luglio 2017 relativo a una domanda di permesso di costruire presentata nel 2013. Il ricorso di primo grado era stato proposto dall'appellante nella qualità di tutore della sorella interdetta, senza produrre l'autorizzazione del giudice tutelare prevista dall'art. 374 c.c. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione ad causam. In appello sono stati dedotti: la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 374 c.c., sostenendo che il successivo decesso dell'interdetta e la costituzione dell'appellante quale erede e avente causa avrebbero sanato il difetto; l'erronea applicazione della stessa disposizione, con violazione del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela, sostenendo che l'azione fosse meramente conservativa e quindi non soggetta ad autorizzazione. È stato inoltre chiesto, in caso di esame del merito, il rinvio al TAR ai sensi dell'art. 105 c.p.a. Il Comune ha eccepito anche il difetto di interesse e riproposto le eccezioni processuali e le difese di merito già formulate in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l'appello, confermando sostanzialmente la definizione processuale della controversia. Ha ritenuto che la proposizione, da parte del tutore, di un giudizio avente a oggetto il diniego di un permesso di costruire e l'ampliamento di un complesso edilizio richiedesse l'autorizzazione del giudice tutelare prevista dall'art. 374 c.c. L'azione non rientra nelle eccezioni relative alle denunzie di nuova opera o di danno temuto, alle azioni possessorie o di sfratto, alle azioni per la riscossione dei frutti o ai provvedimenti conservativi. L'autorizzazione è funzionale alla valutazione dei rischi patrimoniali derivanti dall'azione. Il successivo decesso della persona tutelata e la dichiarazione dell'appellante di essere erede non hanno sanato il vizio: il giudizio di primo grado non era stato interrotto e la sola dichiarazione di successione non dimostrava sufficientemente la qualità ereditaria e la titolarità del diritto controverso. Le spese sono state compensate per la natura della controversia.
Norme richiamate
art. 374 c.c.
salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi
L'autorizzazione del giudice tutelare è necessaria per promuovere giudizi nell'interesse della persona sottoposta a tutela, salvo le tassative azioni indicate dalla disposizione. Un giudizio relativo al diniego di un permesso di costruire e all'ampliamento di un complesso edilizio non costituisce attività conservativa.
art. 105 c.p.a.
Richiamato dall'appellante quale fondamento della richiesta di rinvio della causa al TAR in caso di esame del merito; la richiesta non è stata esaminata perché l'appello è stato dichiarato inammissibile.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Richiamato dal Comune per eccepire in appello la carenza di interesse; la decisione è stata tuttavia fondata sulla carenza di legittimazione ad causam.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il tutore necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare prevista dall'art. 374 c.c. per promuovere un giudizio nell'interesse della persona sottoposta a tutela, salvo le tassative eccezioni previste dalla norma.
- Un'azione diretta a contestare il diniego di un titolo edilizio e a ottenere la realizzazione o l'ampliamento di un complesso edilizio non ha natura meramente conservativa e richiede quindi l'autorizzazione del giudice tutelare.
- La mancanza dell'autorizzazione del giudice tutelare incide sulla legittimazione ad causam del tutore e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Il successivo decesso della persona tutelata e la costituzione del precedente tutore quale asserito erede non sanano automaticamente il difetto originario, soprattutto quando il giudizio non sia stato interrotto e la qualità ereditaria non sia adeguatamente provata.
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