Cassazione Penale, Sentenza n. 48119/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta di restituzione del termine per proporre impugnazione avverso la sentenza irrevocabile del 14/02/2020 (reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990). L'attenzione è sul decreto di irreperibilità dell'imputato: il ricorrente sostiene che il Tribunale ha ricostituito quel decreto sulla base di una mera 'bozza' o minuta non sottoscritta e priva di certezza di data e provenienza, e che quindi la ricostruzione sarebbe invalida. Si deduce quindi violazione di legge in relazione agli artt. 112 e 113 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 113 c.p.p. da parte del giudice di rinvio: la ricostituzione dell'atto (decreto di irreperibilità) è ammissibile anche sulla base di bozze o elementi utili, non sussiste un vincolo formale rigido, e gli atti ricostituiti producono effetti 'ex tunc'. La Corte ha altresì richiamato la giurisprudenza che esclude la nullità automatica per vizi nella ricostituzione e afferma che, ove l'atto ricostituito risultasse non conforme, la censura è proponibile dalla difesa ma non comporta di per sé nullità della sentenza. Perciò le notifiche dell'estratto contumaciale sono state ritenute regolari e il motivo del ricorso infondato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 113 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice il potere di ricostituire atti mancanti nel fascicolo; la Corte interpreta questo potere come discrezionale nelle forme, senza vincoli rigorosi di contenuto; gli atti ricostituiti hanno efficacia ex tunc e tengono luogo degli originali, e la ricostituzione non richiede un previo contraddittorio
art. 112 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle modalità di ricostituzione degli atti; la Corte osserva che eventuali vizi procedurali nella ricostituzione non comportano automaticamente nullità del provvedimento di merito
art. 15-bis legge n. 67/2014 (come modificato dalla legge n. 118/2014)
Stabilisce l'obbligo di notificare l'estratto della sentenza quando l'imputato è contumace; la Corte ha richiamato la norma per osservare che, se nel processo è stata dichiarata la contumacia e sussiste il decreto di irreperibilità, la notifica dell'estratto contumaciale può ritenersi regolarmente effettuata, salvo specifiche irregolarità nella dichiarazione di irreperibilità
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
Norme sostanziali del codice delle sostanze stupefacenti relative ai reati contestati all'imputato; citate per specificare l'oggetto del procedimento penale sottostante
art. 310 cod. proc. pen.
Richiamato in giurisprudenza citata: disciplina la costituzione del Tribunale in determinate ipotesi; menzionato per rimarcare precedenti sulla ricostituzione di atti e sul relativo contraddittorio
Massime di principio
- La ricostituzione degli atti processuali dispers i o mancanti è consentita dall'art. 113 c.p.p. e il giudice ha ampia discrezionalità sulle modalità formali di ricostruzione; la forma non è vincolata a un modello rigido
- Un atto ricostituito correttamente vale ex tunc come l'originale e legittima gli atti successivi (es. notifiche effettuate sulla base del decreto ricostituito)
- La presenza di vizi formali nella ricostituzione (es. utilizzo di una bozza, assenza di sottoscrizione) non determina automaticamente la nullità degli atti o della sentenza: la difesa può eccepire la non conformità e chiederne l'inutilizzabilità, ma non ottiene di regola la nullità del procedimento
- Non è sempre necessario un contraddittorio preventivo per procedere alla ricostituzione: il contraddittorio può avvenire successivamente con la possibilità per la difesa di sollevare contestazioni
- Quando la contumacia è stata dichiarata in udienza preliminare, va verificata l'esistenza del decreto di irreperibilità quale presupposto per la regolare notifica dell'estratto contumaciale; tuttavia la mancanza materiale del decreto nel fascicolo può essere colmata mediante ricostituzione valida
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi, il soggetto interessato deve tempestivamente eccepire la non corrispondenza tra l'atto ricostituito e l'originale e produrre ogni elemento probatorio idoneo a dimostrare l'irregolarità della ricostruzione
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