Cassazione Penale, Sentenza n. 32769/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della concessione di un permesso di necessità ex art. 30 Ord. pen. per consentire al detenuto di partecipare, in qualità di attore, a una rappresentazione teatrale; il ricorrente ha dedotto che il permesso è stato concesso per ragioni trattamentali/culturali e non per le ipotesi previste dall'art. 30 (imminente pericolo di vita di un familiare/convivente o eventi familiari di particolare gravità) e ha censurato l'omessa motivazione sulle circostanze giustificative.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il testo e la giurisprudenza consolidata sull'art. 30 Ord. pen., affermando che il permesso di necessità è un beneficio di eccezionale applicazione riservato a fatti che incidono nella sfera personale e familiare del detenuto (imminente pericolo di vita o eventi familiari di particolare gravità). Ha censurato il Tribunale di sorveglianza per aver esteso il permesso a finalità trattamentali/rieducative (attività teatrale di reinserimento), funzione propria del permesso premio (art. 30-ter). Perciò ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva concesso il permesso.
Norme richiamate
art. 30 Ordinamento penitenziario
«[n]el caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo …." e "[a]naloghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità»
Il permesso di necessità è limitato alle ipotesi espressamente indicate (imminente pericolo di vita di familiare/convivente o eventi familiari di particolare gravità); è un beneficio eccezionale la cui sussistenza richiede accertamento dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto.
art. 30-ter Ordinamento penitenziario
Norma richiamata dalla Corte come l'istituto pertinente per finalità trattamentali o di reinserimento (permesso premio), distinto dal permesso di necessità.
art. 64 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Stabilisce le modalità esecutive dei permessi previsti dall'ordinamento penitenziario, richiamata per l'esecuzione dei permessi concessi.
art. 385 codice penale
Norma richiamata in relazione alle sanzioni previste per il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso; citata per completezza del quadro sanzionatorio collegato ai permessi.
Massime di principio
- Il permesso di necessità ex art. 30 Ord. pen. va limitato ai casi di imminente pericolo di vita di un familiare/convivente o ad eventi familiari di particolare gravità; non può essere concesso per finalità trattamentali o culturali.
- Per eventi o iniziative che perseguono la finalità rieducativa o di reinserimento sociale (es. partecipazione a progetti culturali o teatrali), la normativa appropriata è il permesso premio (art. 30-ter) o altri istituti trattamentali, non il permesso di necessità.
- La concessione del permesso di necessità richiede il verificarsi di tre requisiti: eccezionalità, particolare gravità dell'evento giustificativo e correlazione con la vita familiare; il giudice deve motivare specificamente l'esistenza di tali condizioni.
- La pericolosità del detenuto o la gravità del reato non possono giustificare la concessione del permesso di necessità, ma possono influire solo sulle cautele esecutive da predisporre.
- In caso di concessione illegittima del permesso per motivazioni trattamentali, il Pubblico Ministero può impugnare e la Corte di cassazione può annullare i provvedimenti anche senza rinvio quando la violazione della normativa è chiara.
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