Ordinanza n. 712/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del giudizio collegiale di non abilitazione conseguito dal Prof. Pierantonio Addis nella procedura indetta con Decreto direttoriale MIUR del 27 ottobre 2023, n. 1796, per l'abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 05/C1 - Ecologia, pubblicato sul sito istituzionale Anvur il 04.11.2025; - dei giudizi individuali di non idoneità espressi nei confronti del ricorrente dalla Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale a professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 05/C1 - Ecologia; - di tutti gli atti della procedura in questione, ivi inclusi i verbali della Commissione: n. 1 del 5/2/2024 e n. 1 del 24.9.2025; 2 del 28.10.2025; 3 del 28.10.2025 e 4 del 29.10.2025 nelle parti pregiudizievoli per il ricorrente; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio collegiale e giudizi individuali di non abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 05/C1 - Ecologia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio collegiale di non abilitazione, i giudizi individuali di non idoneità e gli ulteriori atti della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale indetta con D.D. n. 1796/2023. Ha inoltre proposto domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati. In camera di consiglio ha rinunciato all'istanza cautelare, dopo che il Ministero aveva depositato le proprie difese. Il testo non espone i motivi di merito dedotti contro i giudizi di non abilitazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile l'istanza cautelare per sopravvenuta rinuncia. Tuttavia, ai fini della regolazione delle spese, ha valutato la soccombenza virtuale, ritenendo prevedibile il rigetto della domanda cautelare in ragione dell'assenza di allegazioni individualizzate o di circostanze idonee a dimostrare il periculum in mora. Secondo il Collegio, la mancata abilitazione non produce effetti irreversibili né determina un'utilità satisfattiva immediata tale da giustificare l'urgenza cautelare. La rinuncia è intervenuta quando la fase cautelare era già stata avviata e dopo l'attività difensiva dell'Amministrazione; per tale ragione il ricorrente è stato condannato a rifondere al Ministero le spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge. La decisione non definisce il merito dell'impugnazione principale.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata proposta ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; l'istanza è stata dichiarata improcedibile per rinuncia sopravvenuta.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare intervenuta in camera di consiglio, dopo l'avvio della fase incidentale e dopo il deposito di difese dell'amministrazione, determina l'improcedibilità dell'istanza per sopravvenuta carenza di interesse, ma non esclude la regolazione delle spese della fase cautelare.
- Ai fini della condanna alle spese conseguente alla rinuncia alla domanda cautelare, il giudice può valutare la soccombenza virtuale, verificando quale sarebbe stato presumibilmente l'esito della domanda in assenza di rinuncia.
- La mancata abilitazione scientifica nazionale, in assenza di allegazioni individualizzate su effetti irreversibili o su un'utilità immediata, non integra di per sé il periculum in mora necessario per la tutela cautelare.
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