Sentenza n. 830/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’ottemperanza: alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 127 del 14.2.2024, resa all’esito del procedimento iscritto al n. 958/2023 R.G.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 127 del 14 febbraio 2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Livorno che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per 500 euro annui, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta. Ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e chiesto la corresponsione delle somme dovute, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando la notifica della sentenza al Ministero, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni e il passaggio in giudicato del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e lo ha accolto, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare esecuzione al giudicato e di corrispondere alla ricorrente le somme liquidate dal giudice del lavoro entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell’interessata successiva alla scadenza del termine ministeriale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre rimborso del contributo unificato, accessori di legge e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato ritenuto necessario ai fini dell’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.
l. 107/2015
Costituisce la disciplina richiamata dal giudicato presupposto in materia di Carta elettronica del docente.
l. 724/1994
Il giudicato presupposto ha previsto il riconoscimento di interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo richiamato dalla legge.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione è stato notificato, è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge e il titolo è passato in giudicato.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di conformarsi al contenuto della pronuncia entro un termine determinato, indicando gli adempimenti necessari.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, per assicurare l’esecuzione del giudicato.
- La mancata esecuzione del giudicato deve risultare dagli atti del processo di ottemperanza; accertata tale inerzia, l’amministrazione soccombente può essere condannata alle spese del giudizio esecutivo.
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