Sentenza n. 12369/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento delle seguenti deliberazioni della Giunta Comunale di Fiumicino: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione n. 115 dell’8 luglio 2024, nella specifica parte in cui si è stabilito di «individuare, nelle more dell’espletamento delle procedure competitive per l’affidamento degli spazi demaniali marittimi già oggetto delle proroghe “per legge”, il termine del 31/12/2024, coerente con quello di cui all’art. 3 della L 118/2022, quale termine ultimo di conservazione dello stato attuale delle concessioni demaniali marittime, ivi incluse quelle già oggetto di estensione nella vigenza della l. 145/2018»; - della deliberazione n. 127 del 31 luglio 2024, con cui è stato riapprovato lo schema di disciplinare di gara di cui alla Delibera n. 115/2024, emendandolo dagli errori materiali rilevato; Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti: - della deliberazione n. 166 del 31 ottobre 2024, nella specifica parte in cui si è stabilito di «individuare, nelle more dell’espletamento delle procedure competitive per l’affidamento degli spazi demaniali marittimi già oggetto delle proroghe “per legge”, il termine del 30/09/2027, disposto dal DL 131/2024, quale termine ultimo di conservazione dello stato attuale delle concessioni demaniali marittime, ivi incluse quelle già oggetto di estensione nella vigenza della l. 145/2018», pubblicata nell’albo pretorio on-line dall’8.11.2024 al 23.11.2024; Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti: - della deliberazione n. 234 del 27 novembre 2025, nella specifica parte in cui si è stabilito di «individuare, nelle more dell’espletamento delle procedure competitive per l’affidamento degli spazi demaniali marittimi già oggetto delle proroghe “per legge”, il termine del 30/09/2027, disposto dalla L.166/2024, quale termine ultimo di conservazione dello stato attuale delle concessioni demaniali marittime, ivi incluse quelle già oggetto di estensione nella vigenza della Legge 145/2018», pubblicata nell’albo pretorio on-line dal 28/11/2025 al 13/12/2025; nonché, in via subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente; nonché, in via ulteriormente subordinata, nell’ipotesi in cui il provvedimento dovesse essere considerato legittimo, per il riconoscimento dell’indennizzo in favore dell’odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni della Giunta Comunale di Fiumicino che fissavano al 31 dicembre 2024 e, successivamente, al 30 settembre 2027 il termine di conservazione dello stato attuale delle concessioni demaniali marittime, includendo anche la concessione della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima con scadenza al 31 dicembre 2033, rilasciata nel 2021 all'esito di una procedura prevista dagli artt. 37 del codice della navigazione e 18 del relativo regolamento di esecuzione, ha impugnato le deliberazioni comunali che, nelle more delle procedure competitive, includevano il suo titolo tra le concessioni da considerare in scadenza al 30 settembre 2027. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 49 TFUE, degli artt. 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione e 37 del codice della navigazione, nonché dei principi affermati dalla Corte di giustizia e dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 17 e 18 del 2021, sostenendo che le concessioni prorogate automaticamente dalla legge non potessero essere assimilate a quelle rilasciate o rinnovate all'esito di una procedura comparativa. Ha dedotto, inoltre, la violazione dell'art. 3, comma 2, della legge n. 118/2022, che consente la conservazione sino alla scadenza del titolo delle concessioni affidate o rinnovate mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità, nonché la violazione dell'art. 3 Cost. e dei principi unionali. Infine, ha sostenuto che il Comune, includendo la concessione tra quelle non più efficaci oltre il 30 settembre 2027, avrebbe sostanzialmente annullato o revocato il precedente titolo concessorio senza rispettare le garanzie partecipative, l'obbligo di motivazione e i presupposti degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, incorrendo anche in difetto di istruttoria, sviamento, illogicità e ingiustizia manifesta. Il Comune ha sostenuto che la procedura precedente non avrebbe assicurato adeguata pubblicità e trasparenza e che gli atti concessori dovessero essere disapplicati per contrasto con il diritto dell'Unione, qualificando gli atti impugnati come meri atti ricognitivi e non come provvedimenti di autotutela.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e ha annullato in parte qua le deliberazioni impugnate. Il Collegio ha rilevato che la determinazione comunale n. 123 del 31 ottobre 2024, con cui era stata dichiarata l'inesistenza delle concessioni demaniali turistico-ricreative con scadenza al 31 dicembre 2033, era già stata annullata dalla stessa Sezione con la sentenza n. 6717 del 14 aprile 2026. Richiamando le motivazioni di tale precedente e considerando che il titolo della ricorrente, rilasciato a seguito di procedura evidenziale, indicava quale scadenza il 31 dicembre 2033, il TAR ha ritenuto illegittimo includere tale concessione tra quelle soggette alla scadenza del 30 settembre 2027 e destinate al prossimo affidamento mediante gara. L'annullamento opera quindi limitatamente alla parte in cui gli atti gravati ricomprendono il titolo della ricorrente. La fondatezza delle domande di annullamento ha esonerato il giudice dall'esaminare le domande subordinate di risarcimento e di indennizzo. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 12 direttiva 2006/123/CE
La disposizione è richiamata dalla ricorrente in relazione alla necessità di sottoporre le concessioni demaniali interessate a procedure selettive trasparenti e imparziali, senza estendere automaticamente la disciplina delle proroghe illegittime a titoli rilasciati mediante gara.
art. 49 TFUE
Richiamato quale parametro unionale di tutela della libertà di stabilimento e della concorrenza nell'affidamento delle concessioni demaniali.
art. 37 cod. nav.
Individuato quale base normativa della procedura comparativa utilizzata per il rilascio della concessione della ricorrente.
art. 18 regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, d.P.R. n. 328/1952
Richiamato quale disciplina procedurale della procedura evidenziale da cui è derivato il titolo concessorio della ricorrente.
art. 3, comma 2, l. n. 118/2022
sino al termine previsto dal relativo titolo
La disposizione è interpretata, in applicazione della fattispecie concreta, nel senso che le concessioni affidate o rinnovate mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità conservano efficacia sino alla scadenza indicata nel titolo.
art. 21-quinquies l. n. 241/1990
Richiamato in relazione ai presupposti e alle garanzie dell'eventuale revoca di un precedente titolo concessorio; il TAR non esamina autonomamente il motivo, poiché accoglie la domanda di annullamento per l'illegittima inclusione della concessione.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Richiamato in relazione ai presupposti e alle garanzie dell'eventuale annullamento d'ufficio; il TAR non procede a un esame autonomo del motivo, accogliendo la domanda principale sulla base dell'illegittima assimilazione del titolo della ricorrente alle concessioni prorogate automaticamente.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato quale base per il rinvio alle argomentazioni della precedente sentenza della stessa Sezione che aveva annullato la determinazione comunale n. 123 del 31 ottobre 2024.
Massime di principio
- Una concessione demaniale marittima affidata o rinnovata all'esito di una procedura selettiva conforme ai requisiti di imparzialità, trasparenza e pubblicità non può essere assimilata, ai fini della sua scadenza, alle concessioni prorogate automaticamente dalla legge.
- Quando il titolo concessorio rilasciato mediante procedura evidenziale indica una specifica data di scadenza, l'amministrazione non può includerlo in un atto generale tra le concessioni destinate a scadere anticipatamente e a essere nuovamente affidate mediante gara, in assenza di una legittima rimozione del titolo.
- La conservazione delle concessioni sino alla scadenza prevista dal titolo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 118/2022, opera per i titoli affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità.
- L'amministrazione che intenda incidere su un titolo concessorio favorevole mediante revoca o annullamento d'ufficio deve rispettare i relativi presupposti sostanziali e le garanzie procedimentali; non è sufficiente qualificare l'atto come mera ricognizione dell'inesistenza del titolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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