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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22958/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: a) per la mancata applicazione della continuazione tra il fatto per cui si procedeva e altri fatti già giudicati con sentenza irrevocabile, sostenendo che l'attività di spaccio costituirebbe la fonte del proprio sostentamento e che i reati sarebbero espressione di un unico disegno criminoso; b) per l'eccessività della pena base; c) per la mancata esclusione della recidiva contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero deducibili in sede di legittimità perché non si confrontavano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre censure già esaminate e disattese in appello. In particolare, ha condiviso la valutazione della Corte territoriale sulla mancata prova di un unico disegno criminoso, evidenziando che la mera omogeneità dei reati o il fatto che lo spaccio fosse fonte di sostentamento non bastano a integrare la continuazione, specie a fronte di un significativo intervallo temporale tra i fatti e dell'assenza di ulteriori elementi univoci. Ha inoltre ritenuto congrua la conferma della recidiva, valorizzando i precedenti specifici, la spiccata abitualità nel lucro illecito, la mancanza di un'attività lavorativa lecita e la rapida ripresa dell'attività di spaccio dopo la scarcerazione. Quanto alla pena, ha osservato che la motivazione specifica è richiesta solo per pene prossime al massimo o superiori alla media edittale, mentre nel caso concreto la pena era stata determinata in misura media o prossima al minimo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Individua il reato base oggetto della conferma di condanna, relativo alla fattispecie di spaccio di stupefacenti di lieve entità.

  • art. 81 cod. pen.

    La continuazione richiede la prova positiva e rigorosa di un unico disegno criminoso, non desumibile dalla sola omogeneità dei reati o dalla generica scelta di vita delittuosa.

  • art. 133 cod. pen.

    È il parametro per la commisurazione della pena e per la valutazione concreta della personalità del reo, della gravità del fatto e delle circostanze individualizzanti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La continuazione tra reati non può essere riconosciuta sulla base della sola omogeneità delle condotte o della circostanza che esse abbiano costituito fonte di sostentamento: occorre una prova concreta di una preventiva e unitaria deliberazione criminosa riferita ai fatti nei loro tratti essenziali.
  • Un ampio intervallo temporale tra i reati, specie se accompagnato da periodi di restrizione e dall'assenza di ulteriori episodi criminosi, può costituire elemento ostativo alla prova dell'unico disegno criminoso.
  • La recidiva facoltativa va confermata solo se, in concreto, i precedenti denotano una maggiore capacità a delinquere, una perdurante inclinazione al reato o una più intensa riprovevolezza della condotta; non basta il mero dato formale dei precedenti penali.
  • Ai fini della recidiva il giudice deve valorizzare criteri individualizzanti, tra cui natura dei reati, qualità dell'offesa, distanza temporale tra i fatti, omogeneità delle condotte e rapporto tra precedenti condanne e fatto per cui si procede.
  • La motivazione sulla determinazione della pena deve essere particolarmente analitica solo quando la pena si colloca vicino al massimo edittale o oltre la media; se la pena è contenuta nella fascia media o prossima al minimo, la motivazione può essere implicita nei criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che non si confrontano specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a reiterare doglianze già esaminate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneRecidiva

Testo integrale

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