Cassazione Civile, Ordinanza n. 36541/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da una società fornitrice di autovetture, che sosteneva di essere ancora proprietaria di un lotto di veicoli lasciati nella disponibilità della concessionaria fallita in forza di un rapporto commerciale con clausola di riserva di proprietà. La fornitrice chiedeva la rivendica e, per un veicolo non rinvenuto, l'ammissione al passivo del controvalore. Il tribunale aveva accolto in parte l'opposizione, ritenendo opponibile alla procedura la riserva di proprietà perché prevista per iscritto nel contratto-quadro e confermata nelle singole fatture e in patti ricognitivi aventi data certa. Il fallimento ricorrente ha impugnato il decreto con sei motivi: 1) omesso esame del pagamento del prezzo delle autovetture, anche mediante acconti, compensazioni o escussione di una fideiussione bancaria; 2) violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 231/2002, sostenendo che era necessaria l'indicazione preventiva dei singoli beni già nel contratto-quadro e che i richiami in fattura non bastassero; 3) nullità per omessa pronuncia sull'eccezione di inefficacia dei patti ricognitivi ex art. 64 l.f.; 4) omesso esame della medesima eccezione; 5) violazione dell'art. 64 l.f. assumendo che i patti, stipulati nel biennio anteriore al fallimento, fossero inefficaci in quanto gratuiti; 6) richiesta di conferma del rigetto delle domande della fornitrice per il controvalore del veicolo non rinvenuto e per gli altri veicoli non adeguatamente provati. La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché introduceva documenti e valutazioni probatorie non ammissibili in cassazione e comunque non dimostrava in modo certo l'effettivo pagamento del prezzo; il secondo perché il tribunale aveva correttamente applicato la disciplina sulla opponibilità della riserva di proprietà, ammettendo che la specificazione dei beni potesse risultare da fatture e patti ricognitivi con data certa e da scritture contabili, in coerenza con la funzione della norma; il terzo, quarto e quinto perché l'eccezione ex art. 64 l.f. era stata trattata come generica, mancava un'effettiva allegazione dei presupposti dell'inefficacia e non era chiarita la gratuità dell'atto; il sesto perché verteva su capi del decreto non impugnati dalla controparte e quindi difettava l'interesse ad impugnare. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del fallimento alle spese e con ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del fallimento, confermando l'impostazione del tribunale che aveva riconosciuto l'opponibilità alla procedura fallimentare della clausola di riserva di proprietà per le autovetture risultanti da contratto-quadro, fatture e patti ricognitivi con data certa. La Corte ha escluso che fosse stata dimostrata l'avvenuta integrale corresponsione del prezzo e ha ritenuto generiche o comunque non autosufficienti le censure basate sull'art. 64 l.f. e sull'asserita mancanza di indicazione dei beni nel solo contratto iniziale. Il fallimento è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è scrutinata solo se la censura corrisponde realmente al contenuto del decreto e se l'eccezione è specificamente allegata.
art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.
Non è ammissibile in cassazione la censura che, sotto forma di omesso esame, miri in realtà a rimettere in discussione la valutazione delle prove o a introdurre documenti non ritualmente esaminati nel merito.
art. 11 d.lgs. n. 231 del 2002
La riserva di proprietà pattuita per iscritto è opponibile ai creditori del compratore se confermata nelle singole fatture aventi data certa anteriore e registrate in contabilità; la norma è applicabile anche nei confronti del fallimento.
art. 1523 c.c.
La riserva di proprietà conserva la proprietà in capo al venditore fino al pagamento integrale del prezzo, con opponibilità ai terzi secondo la disciplina speciale richiamata.
art. 103 l.f.
Nel conflitto tra rivendicazione del terzo e massa fallimentare opera il sistema probatorio richiamato dall'art. 621 c.p.c., con onere della prova del pagamento a carico di chi contesta la rivendica.
art. 621 c.p.c.
Chi resiste alla rivendica di beni venduti con patto di riservato dominio deve provare l'integrale pagamento del prezzo, non essendo sufficiente un dubbio o una mera allegazione.
art. 64 l.f.
L'inefficacia degli atti gratuiti compiuti nel periodo sospetto non può essere affermata in modo generico: occorre allegare e dimostrare la natura gratuita dell'attribuzione e i relativi presupposti.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 115/2002
L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie tra rivendicazione di beni venduti con riserva di proprietà e procedura fallimentare, il venditore che alleghi il patto scritto e la sua conferma in fatture con data certa e regolare registrazione contabile assolve l'onere minimo di prova della propria proprietà; spetta alla massa che contesti la rivendica dimostrare l'integrale pagamento del prezzo e quindi il trasferimento della proprietà.
- La disciplina speciale sull'opponibilità della riserva di proprietà nei rapporti commerciali ha natura innovativa e protettiva del creditore-venditore, e consente che l'identificazione dei beni avvenga anche per rinvio al contratto-quadro mediante fatture e documenti successivi, purché dotati dei requisiti di data certa e coerenza identificativa.
- In sede di legittimità non è ammissibile censurare la decisione di merito sollecitando una nuova valutazione del materiale probatorio o introducendo documenti la cui rituale produzione e decisività non siano state specificamente indicate.
- L'eccezione di inefficacia degli atti compiuti nel periodo sospetto non può essere formulata in modo apodittico: occorrono allegazioni specifiche sulla natura dell'atto, sulla sua gratuità e sugli elementi fattuali che ne consentano l'applicazione.
- Il ricorso per cassazione difetta di interesse quando investe un capo della decisione favorevole alla parte ricorrente o comunque non oggetto di impugnazione da parte dell'avversario.
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