Cassazione Penale, Ordinanza n. 02593/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia all'impugnazione, qualificata come causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, lett. d), c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di quattro anni di reclusione e 3.200 euro di multa a un imputato per i reati contestati ai capi a), b), c) e d), accertati in Lecce il 20 marzo 2025. Avverso tale sentenza l'imputato proponeva ricorso per cassazione, ma prima della decisione depositava rinuncia all'impugnazione, sottoscritta personalmente e autenticata dai difensori di fiducia. La Corte ha quindi esaminato la sola conseguenza processuale della rinuncia, rilevando che essa rende inammissibile il ricorso.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta, pronunciata dal GIP nei confronti dell'imputato
art. 591, lett. d), c.p.p.
la rinuncia all'impugnazione è qualificata come causa di inammissibilità del ricorso
Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità, il ricorrente è condannato al versamento di una somma, qui determinata in euro 500, in mancanza di cause di esonero
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, validamente sottoscritta dalla parte e autenticata dai difensori, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia, seguono la condanna alle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- In presenza di rinuncia all'impugnazione, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso ma si arresta alla verifica della sopravvenuta causa di inammissibilità.
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