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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28584/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (adottata dal Tribunale nei confronti di Licata per il capo 43) contestato) deducendo, in primo luogo, vizi procedurali: omissione dell'attestazione di deposito sull'ordinanza di riesame (art. 309 c. 10 c.p.p.), mancata comunicazione/avviso di deposito (art. 293 c. 3 c.p.p.) e conseguente inefficacia della misura; deduceva altresì vizio di motivazione sostenendo che il Tribunale non aveva risposto a rilievi difensivi attinenti a precedenti contestazioni (capo 1) e all'aggravamento della misura richiesto dal PM dopo il ritrovamento di ingenti somme in casa dell'indagato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (in parte lo ha dichiarato inammissibile). Ha ritenuto infondata l'eccezione relativa all'omessa attestazione di deposito poiché dal fascicolo risultava che l'ordinanza era comunque uscita dalla sfera interna dell'ufficio (trasmissione via PEC a PM e difensore) e che sussistono elementi equipollenti idonei a fissare la data certa dell'adozione del provvedimento; ha ricordato il principio per cui il termine di 30 giorni per il deposito decorre dal deposito del dispositivo e non dalla data della camera di consiglio. Ha inoltre osservato che l'omessa comunicazione dell'avviso di deposito non comporta perdita di efficacia dell'atto ma incide solo sulla decorrenza dei termini per impugnare. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto aspecifico e inammissibile perché le censure si riferivano ad una diversa ordinanza (capo 1) mentre il provvedimento impugnato riguardava il capo 43) e, per quest'ultimo, il ricorrente era ammesso confesso.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del Tribunale in Cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata.

    Il termine per il deposito dell'ordinanza del riesame è rilevante e decorre dal deposito del dispositivo; l'inosservanza può determinare la perdita di efficacia della misura, ma la data di deposito può essere desunta da elementi equipollenti quando manca l'attestazione formale.

  • art. 293 cod. proc. pen.

    L'omessa notifica dell'avviso di deposito non determina la nullità né la perdita di efficacia dell'ordinanza; incide soltanto sulla decorrenza dei termini per proporre impugnazione.

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione all'interrogatorio di garanzia; le contestazioni relative alla regolarità del contraddittorio e dei relativi atti devono essere pertinenti e riferibili al provvedimento impugnato.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo (comma quarto) in relazione alla possibilità per il PM di chiedere sostituzione della misura con altra più gravosa; il Tribunale valuta l'eventuale autonomia decisionale rispetto alla richiesta del PM.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella prospettazione difensiva sul diritto di difesa e sul corretto svolgimento del contraddittorio; la Corte sottolinea che le eccezioni devono essere pertinenti e riferibili al provvedimento impugnato.

  • art. 416 cod. pen.

    Norma relativa all'associazione a delinquere, menzionata perché la prima misura era stata adottata per tale delitto (capo 1) e le difese inizialmente vertevano su quel capo.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Richiamato come norma relativa alla nuova contestazione (capo 43) collegata al ritrovamento del denaro; la Corte osserva che il ricorrente risultava confesso rispetto a tale nuova imputazione.

Massime di principio

  • Il termine di 30 giorni per il deposito dell'ordinanza di riesame decorre dal deposito del dispositivo in cancelleria; la data rilevante è il deposito ufficiale.
  • L'omessa attestazione di deposito sull'originale non determina automaticamente la perdita di efficacia del provvedimento se la data certa può essere desunta da atti equipollenti (PEC, registri, annotazioni di passaggio tra uffici, ricevute di trasmissione).
  • La mancata notifica dell'avviso di deposito (art. 293 c. 3) non invalida l'atto ma può influire soltanto sulla decorrenza dei termini di impugnazione; il difensore deve quindi vigilare tempestivamente sui termini.
  • In sede di Cassazione e nel procedimento incidentale di riesame non sono ammissibili censure che non siano riferibili al provvedimento effettivamente impugnato: le doglianze devono essere pertinenti rispetto alla misura e alla contestazione oggetto dell'ordinanza.
  • Se si contesta l'efficacia di una misura per omissione formale, occorre produrre o indicare elementi oggettivi e documentali che consentano di stabilire la mancata esternalizzazione dell'atto; viceversa la prova di trasmissione esterna (es. PEC con ricevuta) è idonea a sanare l'omissione formale.
  • In caso di aggravamento o modifica della misura a seguito di nuove contestazioni, il difensore deve formulare censure specifiche attinenti espressamente alla nuova ordinanza e chiedere, se necessario, l'accertamento dei termini e delle modalità di deposito/transmissione.

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