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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35201/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una docente del pubblico impiego contrattualizzato, assunta in modo ripetuto con contratti a tempo determinato dal 2007 al 2016. La lavoratrice ha chiesto il riconoscimento del medesimo trattamento economico spettante ai docenti a tempo indeterminato, in relazione all'anzianità di servizio, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive. Il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che la domanda avesse natura risarcitoria da inadempimento contrattuale e fosse soggetta alla prescrizione ordinaria decennale. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, le amministrazioni hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2948 c.c. e dell'art. 4, comma 43, della L. n. 183/2011, sostenendo che la pretesa del dipendente a termine, diretta a ottenere le medesime condizioni di impiego del lavoratore a tempo indeterminato, ha natura retributiva e quindi si prescrive nel termine quinquennale dalla maturazione dei singoli crediti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo manifestamente fondato il motivo. Ha cassato la sentenza impugnata perché contrastante con l'orientamento ormai consolidato secondo cui, nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda del dipendente a tempo determinato che invochi il principio di non discriminazione per ottenere il medesimo trattamento retributivo del lavoratore comparabile è soggetta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c. La Corte ha quindi rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi a tale principio e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

    La censura è stata incardinata come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2947 c.c.

    La Corte lo richiama tra le norme denunciate dai ricorrenti, ma precisa che il termine corretto per la fattispecie non è quello invocato in sentenza di merito.

  • art. 2948 c.c.

    Per i crediti retributivi periodici e per le indennità di cessazione del rapporto il termine applicabile è quinquennale; questo termine vale anche per la domanda di equiparazione retributiva del dipendente a termine.

  • art. 4, comma 43, L. n. 183/2011

    È richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi sulla prescrizione quinquennale della pretesa retributiva.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    La Corte rinvia alla motivazione di precedenti conformi già richiamati.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale preliminare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda del dipendente a tempo determinato che chieda il medesimo trattamento economico del dipendente comparabile a tempo indeterminato va qualificata, quanto al contenuto, come pretesa di adempimento contrattuale correlata alla specifica obbligazione retributiva.
  • Quando la discriminazione denunciata riguarda emolumenti di natura retributiva, alla domanda di parità di trattamento si applica la medesima disciplina prescrizionale dei crediti retributivi cui essa si riferisce, e non il termine ordinario decennale.
  • Per i crediti retributivi periodici, la prescrizione è quinquennale ex art. 2948 c.c.; il dies a quo decorre, per i crediti maturati in corso di rapporto, dal momento della loro insorgenza, e per quelli esigibili alla cessazione del rapporto da tale cessazione.
  • Non può adottarsi una soluzione che, per la tutela del lavoratore a termine, produca un trattamento più favorevole rispetto a quello del lavoratore comparabile, poiché ciò determinerebbe una discriminazione inversa incompatibile con il sistema.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRLavoro a termine
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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