Cassazione Penale, Sentenza n. 48091/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca emesso in relazione a ipotesi di frode fiscale (art. 2 d.lgs. 74/2000). Il ricorrente deduce violazioni di legge e vizi di motivazione: sostiene che i rapporti contrattuali (mandato con/senza rappresentanza, contratto di appalto e assegnazione fra consorziati) erano regolari e non configuravano appalti fittizi né operazioni inesistenti ai fini IVA; contesta di essere amministratore di fatto del consorzio (art. 2639 c.c.), rilevando assenza dei requisiti di continuità, autonomia decisionale e gestione; deduce infine carenza di motivazione sul periculum di sottrazione del patrimonio e sull'impossibilità di attendere l'esito del giudizio, per cui il sequestro sarebbe ingiustificato.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché il ricorrente ha rinunciato al ricorso tramite difensore munito di procura speciale (art. 591, comma 1, lett. d, c.p.p.). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende e alle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p. Il merito delle questioni sostanziali non è stato esaminato in Cassazione a causa dell'inammissibilità.
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000
Riferita alla configurabilità di operazioni inesistenti e al rapporto tra fatturazione e frode fiscale; il ricorrente sostiene che le fatture erano conformi alla disciplina e quindi non integrano l'art. 2.
D.P.R. 633/1972
Usato per distinguere le fattispecie IVA del mandato con o senza rappresentanza; il ricorrente afferma che le emissioni IVA sono corrette in base a tale disposizione.
Codice civile
Richiamato per qualificare il rapporto tra consorzio e imprese consorziate come un rapporto di mandato (con o senza rappresentanza), non come un appalto fittizio.
Codice civile
Citando la disciplina degli appalti/mandati per sostenere la regolarità dei rapporti contrattuali tra le parti.
Codice civile
Norma sulla qualificazione di amministratore di fatto; il ricorrente contesta che ricorrano i requisiti (assenza di ruolo ufficiale, continuità, autonomia decisionale) necessari per ritenere tale qualifica.
Codice penale
Riferimento a condotte penalmente rilevanti connesse a frode fiscale; il ricorrente sostiene mancanza di condotta penalmente rilevante a suo carico.
Codice penale
Richiamato in relazione all'asserita (ma contestata) posizione di garanzia dell'amministratore di fatto; il ricorrente ne nega l'esistenza nel contesto dei rapporti contrattuali in esame.
Codice di procedura penale
art. 152, terzo comma; art. 321, secondo comma; art. 591, comma 1, lett. d; art. 616
Richiami procedurali relativi a motivazione del provvedimento cautelare (periculum) e alle conseguenze della rinuncia al ricorso; in particolare l'art. 591 regola l'inammissibilità per rinuncia e l'art. 616 le spese/ammende.
Regolamento (UE)
Reg. 2018 n. 1805, artt. 1 e 3
Citato relativamente a profili di efficacia e cooperazione; il ricorrente lamenta omessa considerazione dei parametri comunitari nella valutazione del periculum.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
S.U. n. 36959/2021; Cass. n. 31380/2022
Richiamate per il principio che il giudice delle misure cautelari deve motivare specificamente il pericolo di dispersione dei beni e che tale pericolo deve essere concreto e attuale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso espressa tramite difensore con procura speciale comporta l'inammissibilità e impedisce la valutazione nel merito delle questioni sottoposte a Cassazione.
- In tema di misure cautelari reali (sequestro finalizzato alla confisca) il giudice deve motivare in modo specifico e concreto il pericolo di sottrazione o dispersione dei beni; motivazioni generiche sulla "sistematicità" delle condotte non sono sufficienti.
- La qualificazione di "amministratore di fatto" richiede prova di assenza di ruolo ufficiale, gestione continuativa, autonomia decisionale e poteri operativi; mere segnalazioni o raccomandazioni non sono sufficienti.
- Nei rapporti tra consorzi e consorziate occorre valutare la natura giuridica (mandato con o senza rappresentanza, assegnazione interna) prima di concludere per simulanze o fittizietà e per l'eventuale integrazione di operazioni inesistenti ai fini IVA.
- La contestazione della qualificazione giuridica dei rapporti contrattuali (appalto vs mandato/assegnazione) e della corretta fatturazione IVA può incidere sulla sussistenza dell'elemento materiale della frode fiscale, ma tali questioni richiedono accertamento nel merito e non si risolvono automaticamente in sede cautelare.
- Le misure cautelari patrimoniali preventive devono essere commisurate e motivate tenendo conto della consistenza patrimoniale dell'indagato; la mera dimensione del patrimonio non esclude l'obbligo del giudice di indicare perché esista un rischio concreto di dispersione.
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