Sentenza del 06/02/2015 n. 2179 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento IRPEG e IRAP relativo al 1998. L'Ufficio contestava la deducibilità di un costo documentato da una fattura relativa a "provvigioni per la fornitura di edifici commerciali e artigianali", ritenendo insufficiente, ambigua e non adeguatamente supportata la descrizione della prestazione. In particolare, mancavano contratti o altra documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esecuzione della prestazione, la sua natura di subappalto e il collegamento con l'attività della contribuente. Il motivo dedotto riguardava l'insufficienza della motivazione della CTR sulla certezza, documentazione e inerenza del costo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR. La mera contabilizzazione della spesa e il generico riferimento al fatto che la società ricorresse abitualmente a subappalti non dimostravano che la specifica prestazione fatturata fosse stata realmente eseguita, né che fosse stata affidata alle imprese indicate. La Corte ha inoltre chiarito che la contestazione dell'Amministrazione per insufficiente documentazione incide proprio sui requisiti di certezza e inerenza del costo, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale in materia di deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi, richiamato da Cass. n. 21184 del 2014
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili.
La deducibilità non deriva dalla sola registrazione contabile della spesa. Il contribuente deve fornire documentazione idonea a dimostrare l'esistenza effettiva del costo, la sua ragione, l'inerenza all'attività d'impresa e, quando contestata, la coerenza economica rispetto ai ricavi e all'oggetto dell'impresa.
Massime di principio
- Per dedurre un costo non è sufficiente possedere una fattura o averlo contabilizzato: occorre documentare concretamente la prestazione, la sua effettività, il collegamento con l'attività d'impresa e la congruità economica.
- Una descrizione fatturata generica, ambigua o non coerente con l'operazione può giustificare il disconoscimento fiscale del costo se il contribuente non fornisce elementi integrativi, come contratti, ordini, rapporti di lavoro, stati di avanzamento, pagamenti o altra documentazione verificabile.
- Il fatto che un'impresa ricorra normalmente a subappalti non prova, da solo, che una specifica prestazione fatturata sia stata effettivamente eseguita e riferita a un determinato appalto.
- Quando l'Amministrazione contesta la documentazione della prestazione, sta mettendo in discussione anche la certezza e l'inerenza del costo; tali requisiti devono quindi essere provati dal contribuente.
- L'assenza di un contratto scritto non determina automaticamente l'indeducibilità, ma rende particolarmente importante acquisire altri elementi oggettivi e specifici che dimostrino contenuto, esecuzione e beneficiario della prestazione.
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