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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20137/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatore)

La controversia

Il curatore dimissionario di una procedura fallimentare ha chiesto la liquidazione del compenso per l’attività svolta in un determinato periodo, nel corso del quale la procedura aveva realizzato un attivo e accertato un passivo di importo rilevante. Il tribunale ha liquidato un compenso complessivo per l’intera curatela, ripartendolo tra i professionisti succedutisi e ponendo inoltre a carico del ricorrente il compenso di un coadiutore. Il ricorso per cassazione ha dedotto, in primo luogo, la violazione del contraddittorio perché la liquidazione sarebbe stata effettuata su istanza presentata dagli altri curatori senza partecipazione del ricorrente; in secondo luogo, il difetto di motivazione e la violazione dei criteri di liquidazione del compenso del curatore, lamentando la mancata esplicitazione delle ragioni della ripartizione differenziata, l’omessa considerazione delle spese forfettarie e l’erronea imputazione al ricorrente del compenso del coadiutore.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la liquidazione del compenso del curatore fallimentare e il suo riparto tra soggetti avvicendatisi nell’incarico richiedono la partecipazione al procedimento camerale di tutti coloro che hanno rivestito tale qualità. Poiché il ricorrente non aveva potuto interloquire sulla liquidazione della propria frazione di compenso al momento dell’istanza proposta dagli altri professionisti, la Corte ha ravvisato la violazione del contraddittorio e ha cassato il decreto con rinvio al Tribunale di Nola, in diversa composizione, per nuovo esame. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39 l. fall.

    La liquidazione del compenso del curatore e il suo riparto tra più curatori devono avvenire secondo i criteri previsti dalla norma e nel rispetto del contraddittorio tra tutti i soggetti interessati.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato quale parametro del contraddittorio e del corretto svolgimento del procedimento camerale.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato a tutela del contraddittorio nel procedimento di liquidazione del compenso.

  • art. 24, secondo comma, Cost.

    Richiamato a sostegno del diritto di difesa del ricorrente nel procedimento di liquidazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Utilizzato per censurare la violazione del contraddittorio e dei vizi processuali.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato per il difetto di motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 39, terzo comma, l. fall.

    Invocato per contestare i criteri di liquidazione e di riparto del compenso.

  • d.m. n. 30/2012

    Richiamato in relazione ai criteri regolamentari di determinazione del compenso del curatore e delle spese forfettarie.

  • artt. 1 e 2 d.m. n. 30/2012

    Richiamati per i criteri di calcolo del compenso.

  • art. 2, comma 1, d.m. n. 30/2012

    Richiamato in relazione alla quantificazione del compenso.

  • art. 4, secondo comma, d.m. n. 30/2012

    Richiamato con riferimento alla liquidazione delle spese forfettarie.

  • art. 32, secondo comma, l. fall.

    Richiamato dal ricorrente nel terzo profilo del secondo motivo.

  • artt. 25 e 26 l. fall.

    Richiamati dal ricorrente nel terzo profilo del secondo motivo.

Massime di principio

  • La determinazione del compenso spettante al curatore fallimentare e il successivo riparto tra più curatori succedutisi nell’incarico richiedono la partecipazione di tutti i soggetti che hanno rivestito tale qualità, poiché il contraddittorio è necessario per individuare la frazione spettante a ciascuno.
  • In tema di liquidazione del compenso del curatore, il procedimento camerale deve consentire a ciascun curatore di interloquire sulle ragioni e sui criteri della ripartizione individualizzata; in mancanza, il decreto di liquidazione è affetto da nullità.
  • Quando dagli atti emergono elementi idonei a incidere negativamente sulla determinazione del compenso del precedente curatore, a quest’ultimo deve essere consentito depositare memoria di replica nel rispetto del contraddittorio.
  • Se viene accolto un motivo che investe il fondamento processuale della liquidazione, gli ulteriori motivi che attengono a criteri di quantificazione restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullità

Testo integrale

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