Sentenza del 29/03/2017 n. 8110 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Leasing traslativo - Disciplina della vendita con riserva di proprietà - Applicazione analogica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva escluso la riqualificazione come cessione d'azienda della sequenza negoziale realizzata tra il 2000 e il 2001. Secondo l'Agenzia, i vari atti, comprendenti il trasferimento delle concessioni idroelettriche e un contratto di leasing finanziario tra Mediocredito FVG e F. s.p.a., dovevano essere valutati unitariamente in base alla loro causa reale. In particolare, il leasing avrebbe avuto natura traslativa, essendo funzionale al trasferimento differito dell'azienda e alla rateizzazione del prezzo, con conseguente applicazione analogica della disciplina della vendita con riserva di proprietà ai fini dell'imposta di registro.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto tutti e cinque i motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto erronea la decisione d'appello nella parte in cui aveva escluso il collegamento negoziale sulla base della pluralità dei soggetti, della diversità degli atti e della loro distanza temporale. Ha inoltre affermato che il leasing traslativo può essere fiscalmente assimilato alla vendita con riserva di proprietà anche se l'opzione finale di acquisto è facoltativa. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 1 e 20
Il criterio dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici degli atti presentati a registrazione
Ai fini dell'imposta di registro occorre considerare la causa reale dell'operazione e gli effetti giuridici complessivi perseguiti dalle parti, anche quando questi risultino da una pluralità di negozi collegati. La norma consente quindi una valutazione unitaria dell'operazione e non impone necessariamente di tassare gli atti in modo atomistico.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27
È richiamato in relazione all'applicazione del trattamento fiscale previsto per la vendita con riserva di proprietà al leasing traslativo.
Codice civile, art. 2555
La disposizione sulla nozione di azienda è richiamata per valutare se la sequenza dei negozi abbia prodotto il trasferimento di un complesso organizzato di beni e rapporti idoneo a integrare una cessione d'azienda.
R.D. n. 1775 del 1933, art. 20
La questione riguardava il trasferimento delle concessioni idroelettriche e il rapporto tra efficacia civilistica del negozio traslativo e riconoscimento amministrativo della cessione.
Costituzione, art. 23
La Corte ha escluso che l'applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 ai negozi collegati violi la riserva di legge in materia tributaria.
Costituzione, art. 53
Il riferimento al principio di capacità contributiva sostiene la legittimità della considerazione unitaria di operazioni formalmente distinte ma dirette a realizzare un unico risultato economico.
Massime di principio
- Per l'imposta di registro, una pluralità di contratti può essere valutata unitariamente quando presenta un collegamento funzionale e realizza un unico risultato economico, anche se gli atti sono stipulati da soggetti diversi, hanno contenuto diverso o sono conclusi in momenti differenti.
- La qualificazione fiscale deve concentrarsi sulla causa reale e sugli effetti giuridici complessivi dell'operazione, non soltanto sulla denominazione formale attribuita dalle parti ai singoli contratti.
- Un leasing è traslativo quando, oltre al godimento temporaneo, è sostanzialmente diretto al trasferimento differito del bene o dell'azienda mediante pagamento rateale del prezzo. In tal caso può essere applicata analogicamente la disciplina fiscale della vendita con riserva di proprietà.
- La facoltà dell'utilizzatore di esercitare o meno l'opzione finale di acquisto non esclude, da sola, la natura traslativa del leasing: occorre esaminare la funzione economica complessiva del contratto.
- La riqualificazione unitaria non richiede necessariamente la prova di un intento elusivo; è sufficiente che la struttura oggettiva e il collegamento tra gli atti dimostrino che essi costituiscono segmenti di un'unica operazione economica.
- In presenza di una sequenza negoziale che trasferisce un complesso organizzato di beni, concessioni, rapporti e altri elementi funzionali, l'amministrazione finanziaria può sostenere che l'operazione integri una cessione d'azienda, anche se formalmente realizzata mediante più contratti.
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