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Sentenza

Sentenza n. 5324/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro n. 7040/25 dell'8/10/2025, pubblicata in pari data, e ritualmente notificata in data 9/10/2025.

Giustizia amministrativa202602148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 7040/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto la Carta elettronica docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 7040/2025, pubblicata l'8 ottobre 2025 e notificata al Ministero il 9 ottobre 2025 ai fini dell'esecuzione. La decisione, non impugnata e passata in giudicato, aveva condannato il Ministero a erogare la Carta elettronica docente del valore nominale di 500 euro annui per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Deduce la persistente mancata esecuzione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e chiede l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso: la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e ritualmente notificata, ha immediato valore conformativo-ordinatorio e impone all'Amministrazione di attribuire concretamente il bene della vita riconosciuto. Accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'avvenuta esecuzione, ordina al Ministero di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, emettendo due buoni elettronici da 500 euro ciascuno, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza nomina sin d'ora commissario ad acta il Direttore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega; su istanza della ricorrente, il commissario dovrà insediarsi e assicurare l'esecuzione nei successivi 60 giorni. Il Ministero è condannato alle spese, liquidate in 600 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso va accolto considerato che

    Il TAR decide il ricorso per l'ottemperanza e ordina le misure necessarie a conseguire l'esecuzione del giudicato, compresa la nomina preventiva del commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/96;

    L'ordine di esecuzione è pronunciato dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Massime di principio

  • La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosce un'utilità al privato ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve attribuire concretamente il bene della vita riconosciuto.
  • Quando il giudicato è stato ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio applicabile e l'Amministrazione non vi ha dato esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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