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Sentenza

Sentenza del 18/03/2016 n. 5395 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva aderito alla definizione degli omessi versamenti IVA prevista dalla Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis, ma aveva pagato in ritardo una rata successiva alla prima. L'Agenzia delle entrate aveva quindi notificato una cartella di pagamento per l'intero importo delle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997. La società aveva impugnato la cartella, sostenendo che il pagamento della prima rata fosse sufficiente a consolidare il condono. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione regionale aveva confermato la decisione. L'Agenzia ha impugnato la sentenza sostenendo che il ritardato pagamento delle rate successive alla prima comportasse la perdita dei benefici della definizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso direttamente nel merito, respingendo l'impugnazione originaria della società contro la cartella. La Corte ha ritenuto che la definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis della Legge n. 289 del 2002 dovesse essere disapplicata, nella parte relativa alle sanzioni IVA, perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea. Lo Stato non può rinunciare in modo generale o indiscriminato alla riscossione dell'IVA e delle relative sanzioni. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 6.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Definizione degli omessi o tardivi versamenti delle imposte e dei relativi accessori

    La norma non può essere applicata per consentire la rinuncia alle sanzioni connesse all'omesso o tardivo versamento dell'IVA, poiché tale effetto è incompatibile con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16

    Richiamato dall'Agenzia delle entrate per sostenere gli effetti della definizione agevolata e la decadenza dai benefici in caso di mancato o tardivo pagamento delle rate.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13

    Prevede le sanzioni tributarie applicabili ai ritardati o omessi versamenti, la cui integrale riscossione non può essere esclusa mediante una definizione agevolata incompatibile con il diritto europeo.

  • Direttiva 77/388/CEE, artt. 2 e 22

    Impone agli Stati membri di garantire la corretta applicazione e riscossione dell'IVA. È incompatibile con tali obblighi una misura nazionale che comporti una rinuncia generale o indiscriminata all'IVA o alle sanzioni relative.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il motivo è stato ritenuto fondato.

Massime di principio

  • Una definizione agevolata relativa all'IVA non può essere interpretata in modo da escludere automaticamente la riscossione dell'imposta o delle sanzioni connesse, se ciò comporta una rinuncia generale dello Stato incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
  • Il pagamento della prima rata non garantisce necessariamente il consolidamento dei benefici della definizione: occorre verificare il rispetto integrale e puntuale delle condizioni previste dalla legge.
  • Le sanzioni tributarie collegate all'IVA rientrano nella tutela della corretta riscossione dell'imposta e possono essere dovute integralmente anche quando la normativa nazionale prevede un condono o una definizione agevolata.
  • Il giudice nazionale può e deve disapplicare d'ufficio una norma interna incompatibile con il diritto dell'Unione europea, anche se la questione non è stata dedotta dalle parti o viene esaminata in un giudizio di cassazione.
  • In situazioni analoghe è necessario distinguere tra definizioni agevolate validamente applicabili a imposte diverse dall'IVA e misure che incidono sull'IVA o sulle relative sanzioni, per le quali prevalgono i vincoli europei.

Testo integrale

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