Ordinanza n. 3230/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento avente ad oggetto: comunicazione dell’annullamento in autotutela della SCIA avente id. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990, per contrarietà a norme di legge, limitatamente alla parte in cui si ammette il commercio di infiorescenze della canapa o di prodotti derivati (CBD) e diffida a violare l’art. 2, comma 3-bis della legge 2 dicembre 2016, n. 242 (introdotto dal D.L. n. 48/2025); di ogni altro atto presupposto o conseguente, anteriore o successivo del procedimento seguito, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione di annullamento in autotutela della SCIA, limitatamente alla parte relativa al commercio di infiorescenze di canapa e prodotti derivati (CBD), con diffida a non violare la disciplina nazionale di settore
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'annullamento in autotutela della SCIA adottato dal Comune ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ritenuto fondato sulla contrarietà a norme di legge della parte della segnalazione relativa al commercio di infiorescenze di canapa e prodotti derivati (CBD), nonché la diffida riferita all'art. 2, comma 3-bis, della legge n. 242/2016, introdotto dal d.l. n. 48/2025. Nel corso del giudizio la ricorrente ha evidenziato che il Consiglio di Stato, con ordinanza dell'11 novembre 2025, n. 8813/2025, ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione pregiudiziale concernente la compatibilità con il diritto dell'Unione dell'intera disciplina nazionale sulla canapa industriale, inclusa la novella normativa posta dal Comune a fondamento dell'annullamento della SCIA. La ricorrente ha inoltre prospettato ulteriori profili di illegittimità unionale e chiesto un nuovo rinvio alla Corte di giustizia per partecipare al relativo giudizio.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio in attesa della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla questione pregiudiziale già sollevata dal Consiglio di Stato. La questione è stata ritenuta ancora pendente e decisiva ai fini della definizione della controversia, poiché l'esito del giudizio unionale può incidere sulla validità della disciplina nazionale sulla canapa industriale e, quindi, sulla legittimità dell'annullamento della SCIA impugnato. La sospensione è stata disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., secondo il richiamo alla sospensione impropria del processo in senso lato. Il giudizio dovrà essere riassunto dalle parti ai sensi dell'art. 80 c.p.a.; le spese sono state riservate alla decisione definitiva. L'istanza di nuovo rinvio alla Corte di giustizia non è stata accolta né specificamente decisa, essendo stata disposta la sospensione in attesa del procedimento pregiudiziale già pendente.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato quale base normativa dell'annullamento in autotutela della SCIA impugnato; l'ordinanza non ne esamina nel merito i presupposti.
art. 2, comma 3-bis, l. 242/2016
Indicato quale disposizione nazionale, introdotta dal d.l. n. 48/2025, alla cui violazione il Comune ha riferito la diffida; la sua compatibilità con il diritto dell'Unione rileva nella questione pregiudiziale pendente.
art. 79 c.p.a.
Utilizzato, insieme all'art. 295 c.p.c., quale fondamento della sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.
art. 295 c.p.c.
Richiamato quale fondamento della sospensione necessaria in presenza di una questione pregiudiziale esterna decisiva e ancora pendente.
art. 80 c.p.a.
Richiamato per l'onere delle parti di riassumere il giudizio dopo la cessazione della causa di sospensione.
art. 18 d.l. n. 48/2025
Richiamato come novella normativa sulla canapa industriale, posta dal Comune a fondamento dell'annullamento della SCIA e inclusa nella questione di compatibilità con il diritto dell'Unione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea è ancora pendente e risulta decisiva per la definizione del giudizio amministrativo, il giudice può sospendere il processo ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., in attesa della decisione unionale.
- La sospensione del giudizio per la pendenza di una questione pregiudiziale esterna comporta l'onere delle parti di riassumere il processo ai sensi dell'art. 80 c.p.a. dopo la cessazione della causa di sospensione; le spese possono essere riservate alla decisione definitiva.
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