Sentenza n. 3975/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento A) dei giudizi individuali e del conseguente giudizio collegiale di non abilitazione afferente alla domanda n. progr. 135487 recante la non attribuzione al ricorrente Prof Claudio Feo dell'abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di I fascia reso dalla Commissione nazionale della procedura per l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia del Settore concorsuale 06/C1 – Chirurgia Generale, nominata con Decreto Direttoriale n. 2293 del 19/12/2023- indetta con bando di cui al D.D. 1796/2023 ed altro come in atti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizi individuali e giudizio collegiale di non abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 06/C1 – Chirurgia generale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, professore associato di chirurgia generale, ha contestato il giudizio di non idoneità pronunciato nella procedura ASN, sostenendo che la Commissione avesse omesso di valorizzare il titolo relativo alla formale attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca presso qualificati atenei esteri. In particolare, ha dedotto che le pubblicazioni collegate all’esperienza presso la University of Miami erano state indicate e documentate nella domanda, sebbene collocate nella voce relativa alle specifiche esperienze professionali anziché nella voce G. Ha lamentato violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 6 d.m. 120/2016 e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà rispetto alla precedente valutazione positiva del 2021. Secondo il ricorrente, la Commissione avrebbe introdotto un requisito formale non previsto dalla legge, attribuendo rilievo esclusivo alla collocazione dei titoli nella domanda. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e omessa valutazione delle pubblicazioni e della documentazione attestante il proprio ruolo di autore. L’Amministrazione ha sostenuto che la voce indicata dal ricorrente non era prevista nella procedura del 2023 tra i titoli valutabili, che il titolo G richiedeva una formale attribuzione di incarico di ricerca e che le pubblicazioni non dimostravano il collegamento con l’esperienza presso Miami. Ha inoltre rilevato l’assenza, nella domanda attuale, di richiami alla precedente procedura ASN e l’impossibilità di valorizzare d’ufficio gli atti di una diversa tornata.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che il giudizio impugnato esponeva puntualmente le ragioni della non validazione dei titoli e che, quanto al titolo G, la domanda descriveva un’esperienza presso la University of Miami e presso il St Mark’s Hospital, ma le pubblicazioni invocate dal ricorrente risultavano associate a una diversa voce della domanda, relativa a specifiche esperienze professionali, non corrispondente a un parametro selezionato dalla Commissione per la valutazione. Il Collegio ha ritenuto che neppure dalla descrizione degli studi fosse desumibile il loro collegamento con l’esperienza presso Miami. Inoltre, il ricorrente non aveva fornito in giudizio una prova piena di tale collegamento, pur trattandosi di un fatto nella sua disponibilità e posto a fondamento della pretesa. La precedente valutazione positiva del 2021 non imponeva alla Commissione di riesaminare o acquisire d’ufficio gli atti di una diversa procedura, tanto più in assenza di specifici richiami nella domanda del 2023. Sono rimaste prive di replica specifica anche le deduzioni dell’Amministrazione sull’anteriorità dell’esperienza di Miami rispetto al conseguimento della specializzazione e sulla mancata dimostrazione di una formale attribuzione dell’incarico di ricerca. Le censure di violazione di legge, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e travisamento sono state quindi respinte congiuntamente. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Il ricorrente ne ha invocato la violazione sotto il profilo dell’uguaglianza e del divieto di trattare irragionevolmente situazioni identiche; la censura è stata respinta.
art. 97 Cost.
Il ricorrente ne ha invocato la violazione in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; il TAR non ha ravvisato illegittimità nel giudizio della Commissione.
art. 6 d.m. 120/2016
È stato richiamato dal ricorrente tra i parametri della procedura ASN; la decisione si fonda sulla corretta valutazione dei titoli dichiarati e dei criteri applicabili.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato per il difetto di motivazione; il TAR ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio di non idoneità.
art. 8, comma 1, d.P.R. 95/2016
La Commissione ha applicato la previsione relativa ai titoli stabiliti nella prima riunione, rilevando il mancato possesso del numero minimo richiesto.
art. 7 d.m. 120/2016
La Commissione ha esaminato le sedici pubblicazioni presentate ai sensi della disposizione, ritenendole congrue e sufficientemente rilevanti, ma comunque insufficienti a compensare il mancato raggiungimento del numero minimo di titoli.
art. 4 d.m. 120/2016
È stato richiamato per i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, che la Commissione ha ritenuto positivamente valutabili sotto i profili di pertinenza, continuità, apporto individuale e collocazione editoriale.
art. 2967 c.c.
Il TAR lo ha richiamato quale espressione del principio di prossimità della prova, ritenendo che il ricorrente dovesse fornire piena prova del collegamento tra le pubblicazioni e l’esperienza presso la University of Miami, fatto nella sua esclusiva disponibilità.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive o valutative, il candidato che fonda la propria pretesa sulla riconducibilità di documenti o pubblicazioni a uno specifico titolo deve dimostrare in modo puntuale e completo il collegamento tra tali elementi e il requisito invocato, quando il fatto è nella sua disponibilità probatoria.
- La Commissione di una procedura di abilitazione scientifica nazionale valuta i titoli secondo i parametri e le categorie previsti per quella specifica procedura; documenti collocati dal candidato in una voce non corrispondente ai parametri selezionati non devono necessariamente essere riqualificati o valorizzati d’ufficio in una diversa categoria.
- La positiva valutazione ottenuta in una precedente procedura abilitativa non vincola la Commissione di una successiva procedura, distinta e soggetta alla domanda e ai criteri della nuova tornata, né impone l’acquisizione d’ufficio degli atti della precedente procedura in assenza di specifici richiami o allegazioni.
- Il giudizio di non idoneità è legittimamente motivato quando la Commissione esamina i titoli e le pubblicazioni presentati, espone le ragioni della non validazione dei singoli titoli e collega il mancato raggiungimento del numero minimo richiesto alla conclusione di non piena maturità scientifica.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione tecnica quando la decisione è sorretta da una motivazione coerente con i dati dichiarati nella domanda e il candidato non dimostra il travisamento dei fatti o l’omessa valutazione degli elementi decisivi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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