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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23910/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione basata su un unico motivo: "manifesta mancanza di prova" e "motivazione carente e illogica". Il ricorrente contestava l'attendibilità e la pertinenza estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia utilizzate in giudizio, sostenendo che le propalazioni si riferivano a delitti generici e non ai due omicidi specifici contestati, e denunciando una motivazione insufficiente delle sentenze di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non rispettasse il principio di autosufficienza (invocava dichiarazioni probatorie senza allegarle o incorporarle) e fosse generico nell'attacco alla valutazione delle fonti. Sotto il profilo del merito, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura principale: le sentenze di merito avevano adeguatamente ricavato elementi temporali e di riscontro (es. utilizzo dell'autovettura Y10 targata CE 499393 nel 1986-87; indicazioni temporali fornite da VALENTE e PAGANO collocanti i delitti nell'inverno 1986/87; confessione riportata da PAGANO sull'uso del "fucile a pompa"; distinzione fatta da VALENTE tra questi omicidi e altre azioni criminali) tali da collegare le dichiazioni dei collaboranti ai delitti contestati. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Consente l'invio per iscritto delle conclusioni del Pubblico Ministero; la Corte segnala l'uso di tale procedura nelle comunicazioni del Procuratore generale.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: i mezzi probatori richiamati devono essere allegati o adeguatamente incorporati nella impugnazione, altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità.
  • Le censure generiche e asseritive sulla valutazione della prova (senza specificare in che punto la motivazione violi la ratio decidendi) sono normalmente inammissibili o destinate a fallire.
  • Quando la decisione di merito fonda la responsabilità su dichiarazioni di collaboratori, la Corte di legittimità valuta la congruità degli elementi di riscontro (tempi, luoghi, riscontri oggettivi) e può ritenere sufficiente la convergenza di tali indizi anche se singole affermazioni appaiono generiche.
  • Per contestare l'attendibilità o la pertinenza di dichiarazioni occorre indicare alternative precise (quali altri episodi specifici e identificabili avrebbero potuto essere confusi) e mostrare perché gli elementi temporali o materiali indicati non siano pertinenti.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese processuali e può comportare il pagamento di somme a titolo di ammenda; pertanto, valutare il rischio processuale prima di proporre ricorso è essenziale.

Testo integrale

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