Cassazione Civile, Ordinanza n. 30908/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l'anno 2005, il reddito di partecipazione imputato alla socia di una società a responsabilità limitata, a sua volta destinataria di accertamento fondato su metodo induttivo per omessa presentazione della dichiarazione. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato i ricorsi della società e dei soci; la Commissione tributaria regionale, invece, ha accolto l'appello della contribuente e ha annullato l'avviso, ritenendo insussistenti i presupposti dell'accertamento induttivo perché, pur mancando la dichiarazione fiscale, vi erano le dichiarazioni dei redditi degli anni vicini, le scritture contabili depositate e la comunicazione annuale IVA, elementi che avrebbero consentito di verificare la perdita esposta in bilancio. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, perché la CTR avrebbe annullato la cartella pur in assenza di censure sui vizi propri della cartella; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere deciso su un motivo nuovo, relativo all'erroneo uso degli studi di settore; 3) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e degli artt. 2697 e 2727 c.c., sostenendo che in assenza di dichiarazione il reddito poteva essere ricostruito con presunzioni anche semplici e valorizzando l'antieconomicità della gestione; 4) violazione delle norme processuali tributarie perché la CTR avrebbe annullato senza rideterminare l'imposta, nonostante la natura di impugnazione-merito del processo tributario; 5) violazione della disciplina sulle società a ristretta base partecipativa e dell'art. 2697 c.c., per non avere riconosciuto la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili. La contribuente non si è costituita in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Ha precisato che la decisione non esonera comunque l'Amministrazione dall'onere di provare, nel giudizio di merito, la fondatezza della pretesa impositiva originaria. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato per censurare la pronuncia ultra/extra petita e l'utilizzo di motivi di appello non corrispondenti alle censure originarie; la Corte valorizza il principio per cui il giudice non può pronunciarsi su vizi non dedotti o su questioni non introdotte dalla parte.
art. 19 d.lgs. 546/1992
La cartella di pagamento è impugnabile per vizi propri, non per vizi dell'atto presupposto, salvo che la pretesa sia conosciuta per la prima volta con la cartella.
art. 39, comma 1, lett. a), d.P.R. 600/1973
Invocato dall'Ufficio per sostenere la legittimità della ricostruzione induttiva del reddito in presenza di omessa dichiarazione.
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. 600/1973
Richiamato insieme alle altre norme sull'accertamento induttivo per giustificare l'utilizzo di presunzioni nella ricostruzione del reddito.
art. 41, commi 1 e 2, d.P.R. 600/1973
Richiamato a sostegno dell'accertamento d'ufficio/induttivo in caso di omissione dichiarativa.
art. 55, comma 1, d.P.R. 633/1972
Richiamato quale base normativa dell'accertamento induttivo anche in materia IVA.
art. 2697 c.c.
Richiamato sia per il riparto dell'onere della prova sia per contestare la decisione che avrebbe trascurato gli elementi presuntivi addotti dall'Ufficio.
art. 2727 c.c.
Richiamato per sostenere l'ammissibilità del ricorso alle presunzioni semplici nella ricostruzione del reddito.
art. 2 d.lgs. 546/1992
Richiamato per affermare la natura di impugnazione-merito del processo tributario.
art. 277 c.p.c.
Richiamato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto pronunciare anche sul merito della debenza dell'imposta.
art. 30 l. 724/1994
Richiamato in tema di società non operative/accertamenti e presunzioni di distribuzione degli utili ai soci; la Corte non entra nel merito per assorbimento.
art. 1 l. 296/2006
Citato come modificativo della disciplina richiamata dall'Ufficio in tema di società a ristretta base o non operative; motivo assorbito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la cartella di pagamento è impugnabile soltanto per vizi propri, salvo il caso in cui il contribuente venga a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notifica della cartella stessa.
- È viziata la decisione che annulli la cartella per ragioni riferibili esclusivamente all'avviso di accertamento presupposto, quando la parte abbia censurato soltanto l'atto successivo e non abbia dedotto specifici vizi della cartella.
- Quando il ricorso può essere deciso sulla base di un vizio assorbente che rende superflui ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, rigettando il ricorso originario.
- L'accertamento degli ulteriori motivi resta assorbito quando sia già accolta una censura idonea a definire il giudizio.
- Nel processo tributario, l'eventuale natura di impugnazione-merito non consente di prescindere dal necessario oggetto della domanda e dalle censure effettivamente proposte dalla parte.
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