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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46820/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la decisione di consegna eseguita in esecuzione di mandato di arresto processuale, denunciando violazione del principio di proporzionalità (richiamando art. 5, par. 4, TUE; artt. 6 e 7 CDFUE; artt. 5 e 8 CEDU) per mancata dimostrazione che la sua presenza sia assolutamente indispensabile per le indagini e per la mancata considerazione di strumenti meno invasivi. Contesta inoltre la genericità del capo d'imputazione (furto aggravato in concorso) per presunta lesione del diritto di difesa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la legittimità della consegna: ha ritenuto che l'autorità esecutiva non è competente a verificare l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza e che la procedura di consegna per mandato d'arresto è prevista anche per ragioni processuali (art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 69/2005). La Corte ha precisato che il principio di proporzionalità può impedire l'esecuzione solo se il mandato è emesso esclusivamente per finalità investigative disancorate dall'esercizio dell'azione penale, circostanza non riscontrata nel caso di specie, essendovi un ordine coercitivo interno relativo a precise accuse. Ha inoltre osservato che la mancanza di specificazione dei "gravi indizi" non costituisce oggi motivo legittimo di rifiuto della consegna, alla luce delle modifiche legislative (d.lgs. n.10/2021). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 22 della legge n. 69/2005.

Norme richiamate

  • Trattato sull'Unione europea

    Richiamato dalla ricorrente per il principio di proporzionalità; la Corte riconosce il principio ma lo applica limitatamente, ritenendo che non impedisca l'esecuzione quando il mandato si fonda su un provvedimento coercitivo interno collegato all'esercizio dell'azione penale

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE)

    Invocata dalla ricorrente in tema di diritti fondamentali; nonostante il richiamo, la Corte ritiene che non sussistano profili tali da ostare all'esecuzione del mandato nel caso concreto

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Richiamati in relazione alla libertà personale e alla vita privata; la Corte non rileva violazioni tali da giustificare il rifiuto della consegna

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69 (recepimento mandato d'arresto europeo)

    art. 6, comma 1, lett. c) e art. 17, comma 4 (richiamato nel testo)

    L'art. 6, comma 1, lett. c) consente la consegna anche per ragioni processuali. La Corte afferma che l'autorità esecutiva non è chiamata a verificare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la modifica normativa eliminativa del riferimento ai "gravi indizi" (intervenuta successivamente) ha rafforzato tale impostazione

  • Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10

    modifica all'art. 17, comma 4 della legge n. 69/2005

    Ha eliminato dal testo la menzione ai "gravi indizi di colpevolezza", per cui la mancata indicazione degli elementi probatori non configura ora un motivo legittimo di rifiuto della consegna

  • Direttiva 2014/41/UE

    Direttiva sull'Ordine europeo d'indagine

    Citada a titolo di paragone: la Corte segnala che per finalità meramente investigative possono sussistere strumenti di cooperazione meno coercitivi, ma che ciò non esclude la legittimità di un mandato di arresto quando basato su un ordine coercitivo interno collegato a precise accuse

Massime di principio

  • Un mandato di arresto europeo può essere emesso ed eseguito anche per finalità processuali: l'autorità esecutiva non è chiamata a riesaminare il fumus del fatto o la consistenza dei gravi indizi
  • Il principio di proporzionalità può impedire l'esecuzione solo se il mandato è esclusivamente finalizzato a indagini investigative non ancorate all'esercizio dell'azione penale; in tali casi vanno valutati strumenti alternativi meno invasivi
  • La carenza di specificazione degli elementi probatori nell'atto di emissione non costituisce, dopo le modifiche legislative, un motivo automatico di rifiuto della consegna dall'Italia
  • Questioni sulla genericità dell'imputazione e sulla consistenza delle prove devono essere affrontate preferibilmente davanti all'autorità che ha emesso il mandato; l'esecutore non sostituisce l'autorità di emissione nella verifica del merito
  • Se la difesa ritiene che l'esecuzione violi la proporzionalità o i diritti fondamentali, è opportuno sollevare tempestivamente tali eccezioni nella fase di giudizio di esecuzione e richiedere, quando pertinente, informazioni supplementari all'autorità emittente
  • Le autorità nazionali devono comunque vigilare sui profili di tutela dei diritti fondamentali: la possibilità di rifiutare l'esecuzione per ragioni di proporzionalità o per rischio di violazioni gravi non è del tutto esclusa, ma richiede circostanze chiare e specifiche

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