Cassazione Penale, Ordinanza n. 04172/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso riguardava un'istanza proposta dall'interessato per ottenere, in sede esecutiva, l'annullamento della revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal Tribunale di Trento con sentenza del 7 ottobre 2022 e confermata dalla Corte di appello di Trento il 18 settembre 2024. Secondo il ricorrente, la revoca sarebbe stata illegittima perché adottata in assenza dei presupposti di legge. La Corte di cassazione rileva però che il dedotto errore di diritto del giudice di cognizione doveva essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione e non poteva essere emendato in incidente di esecuzione. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva respinto l'istanza di annullamento della revoca della sospensione condizionale della pena, poiché l'eventuale errore di diritto commesso nel giudizio di cognizione andava dedotto con i mezzi di impugnazione ordinari e risultava altrimenti coperto dal giudicato. Ha inoltre escluso che, nel caso concreto, la pena conseguente alla revoca potesse qualificarsi come "illegale" in senso tale da consentire un intervento in sede esecutiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sospensione condizionale della pena
La revoca disposta in cognizione non può essere rimossa in sede esecutiva quando la questione attiene a un errore di diritto che doveva essere devoluto con impugnazione ordinaria.
Massime di principio
- In sede di incidente di esecuzione non è consentito emendare un errore di diritto commesso nel giudizio di cognizione se la relativa questione poteva e doveva essere fatta valere con i mezzi di impugnazione ordinari contro la sentenza, poiché in difetto l'errore resta coperto dal giudicato.
- La procedura esecutiva non può essere utilizzata per aggirare il sistema delle impugnazioni e per rimettere in discussione provvedimenti già definitivi, salvo che si tratti di pena realmente illegale.
- La nozione di pena illegale rilevante in sede esecutiva non coincide con qualsiasi illegittimità del trattamento sanzionatorio: occorre una violazione dei limiti legali della pena o un palese errore di calcolo, non essendo sufficiente una mera revoca asseritamente indebita della sospensione condizionale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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