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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25679/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 20/03/2025 del Tribunale di Reggio Calabria che, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha sostituito l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con la misura più afflittiva degli arresti domiciliari, ritenendola necessaria per prevenire la reiterazione di reati (furto consumato e tentato furto aggravati). I ricorrenti deducono vizi motivazionali e violazioni di legge: assenza di concreto e attuale pericolo di reiterazione; illegittimo richiamo a procedimenti pendenti (violazione del principio di non colpevolezza); eccessivo rilievo attribuito alla gravità del titolo di reato e mancata considerazione della confessione e del decorso del tempo. Amato prospetta inoltre l'erronea equiparazione delle posizioni dei coindagati, mentre Bruno segnala che il PM inizialmente non aveva chiesto misure cautelari e deposita, successivamente, una sentenza di assoluzione dal reato associativo.

La decisione

La Corte rigetta i ricorsi come infondati. Ritiene congrua e adeguatamente motivata l'ordinanza impugnata: il Tribunale ha valutato la professionalità della condotta criminosa (spedizione organizzata, noleggio veicolo, travisamenti, uso di guanti), i precedenti e le pendenze penali dei ricorrenti come elementi probatori della personalità e della pericolosità ai fini dell'art. 274 c.p.p., e ha ritenuto l'obbligo di presentazione inidoneo a fronteggiare il rischio di reiterazione. La Corte precisa che le pendenze processuali sono valutabili ai fini della personalità senza violare il principio di non colpevolezza. Segnala inoltre che elementi sopravvenuti alla decisione del Tribunale (es. assoluzione intervenuta dopo l'ordinanza) non possono essere valutati in sede di legittimità ma devono essere proposti, se del caso, con istanza di revoca o modifica della misura al giudice competente. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Riferimento alla necessità di valutare la gravità del quadro indiziario nella decisione sulle misure cautelari; la Corte verifica che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato tale valutazione

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di gravità degli indizi; la Cassazione sottolinea che l'insussistenza dei gravi indizi è sindacabile solo in caso di violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma chiave sulle esigenze cautelari: la Corte accetta che il Tribunale abbia valutato la personalità e la pericolosità (anche tramite pendenze penali) ai fini dell'adeguatezza della misura

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiama la possibilità di tener conto delle pendenze processuali per la valutazione della personalità dell'indagato ai fini cautelari

  • art. 27, comma 2 Cost.

    Principio di non colpevolezza: la Corte chiarisce che non impedisce di usare pendenze e comportamenti oggettivi per valutare la personalità dell'imputato ai fini cautelari

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente per affermare che elementi sopravvenuti vanno allegati con istanza di revoca o modifica della misura al giudice competente e non in sede di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso: la Corte condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • In tema di misure cautelari la Cassazione sindaca la motivazione dei giudici di merito solo nei termini di legittimità: può annullare per assoluta illogicità, contraddittorietà o violazioni di legge, ma non riesamina i fatti.
  • La professionalità delle modalità di commissione del reato (organizzazione, uso di veicolo, travisamenti, strumenti per non lasciare tracce) costituisce elemento idoneo a provare la pericolosità e giustificare misure più afflittive.
  • Le pendenze penali e procedimenti ancora in corso possono essere valutati ai fini della personalità dell'indagato (art. 274 c.p.p.); ciò non confligge con il principio di non colpevolezza purché non si considerino come condanne definitive.
  • Il ruolo di 'palo' o di agevolatore non attenua automaticamente la posizione cautelare: può, anzi, rafforzare la valutazione di pericolosità in quanto facilita la commissione del reato.
  • La diversa misura adottata nei confronti di altri coindagati non è di per sé decisiva: il giudice deve valutare la posizione individuale e i precedenti di ciascuno; la comparazione tra posizioni richiede che risultino noti e confrontabili i rispettivi profili.
  • Eventuali elementi sopravvenuti dopo la decisione del giudice dell'appello cautelare (es. assoluzioni, nuovi provvedimenti) non possono essere valutati in sede di legittimità, ma devono essere proposti mediante istanza di revoca o modifica al giudice competente.

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