Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 9530/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 1003/2024 pubblicata il 29/11/2024 RG n. 1875/2023 passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202515447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 1003/2024, passata in giudicato

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale di Cassino. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato d'ufficio il problema della competenza territoriale, applicando la regola secondo cui, per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza da eseguire. Ha inoltre considerato la ripartizione interna tra la sede del capoluogo e la sezione staccata del TAR Lazio.

La decisione

Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza e ha rimesso l'affare alla sezione staccata del TAR Lazio con sede in Latina, ritenuta territorialmente competente in quanto la sentenza da ottemperare è stata emessa dal Tribunale di Cassino, ricadente nella relativa circoscrizione. Il giudizio potrà essere riassunto davanti alla sede di Latina nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a. La decisione sulle spese di lite è stata riservata al giudice competente.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza

    Nel giudizio di ottemperanza volto all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza spetta al TAR nella cui circoscrizione territoriale ha sede il giudice che ha emesso la sentenza.

  • art. 47 c.p.a.

    Disciplina la ripartizione delle controversie tra il TAR con sede nel capoluogo e la sezione staccata; nel caso concreto conduce all'individuazione della sezione staccata di Latina quale sede competente.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Consente la riassunzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente entro i termini previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Per l'ottemperanza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la pronuncia da eseguire.
  • Quando la controversia di ottemperanza rientra nella competenza territoriale inderogabile di una sezione staccata del TAR, la sede del capoluogo deve dichiararsi incompetente e rimettere l'affare alla sezione staccata competente.
  • A seguito della declaratoria di incompetenza, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato come competente nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a.; la regolazione delle spese può essere rimessa al giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.