L.R. Marche 37/2008
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione (Legge finanziaria 2009)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge finanziaria 2009 della Regione Marche: definisce il quadro finanziario 2009-2011 e autorizza spese, rifinanziamenti, cofinanziamenti e misure settoriali per il solo 2009, con alcuni termini specifici (es. sospensione grandi strutture di vendita fino a 12 mesi). Contiene anche disposizioni su IRAP, usi civici, personale, fondi per montagna e PMI, opere pubbliche e altre modifiche normative.
Legge finanziaria regionale 2009 delle Marche
Legge finanziaria 2009 della Regione Marche
Il provvedimento definisce, per la Regione Marche, il quadro finanziario di riferimento per il triennio 2009/2011 e contiene autorizzazioni di spesa, rifinanziamenti, misure settoriali e disposizioni organizzative e transitorie prevalentemente riferite all’esercizio 2009. Molte previsioni hanno efficacia limitata nel tempo e sono legate a specifici stanziamenti di bilancio.
Quadro finanziario e autorizzazioni di bilancio
La legge fissa le previsioni di entrata del bilancio pluriennale 2009/2011 e dispone, per il solo anno 2009, la quantificazione di spese continuative, ricorrenti e pluriennali, il rifinanziamento di leggi regionali di spesa e ulteriori autorizzazioni di spesa a carico delle UPB indicate negli allegati. Prevede inoltre cofinanziamenti regionali per programmi statali e comunitari, sempre limitati al 2009.
Partecipazioni associative e contributi specifici
La Regione aderisce gratuitamente al Sustainable Building Council Italia (SBCI), tramite il dirigente competente in materia di ambiente e paesaggio, che cura gli atti di adesione, la rappresentanza negli organismi e i rapporti con l’associazione. È prevista la revoca con deliberazione della Giunta se mutano statuto o finalità dell’associazione o viene meno l’interesse regionale. Per il 2009 è inoltre autorizzato un contributo straordinario di 10.000 euro all’associazione UNITRE di Pesaro.
Decentramento degli usi civici
Dal 1° gennaio 2009 le funzioni in materia di usi civici sono conferite alle Comunità montane, con copertura finanziaria mediante apposito stanziamento regionale per il 2009. La Giunta deve adottare entro 90 giorni uno schema tipo di statuti e regolamenti; gli enti gestori delle terre civiche devono adeguarsi entro 120 giorni. Restano in capo alla Regione le funzioni, e il relativo vincolo, per gli enti il cui territorio non ricade nelle Comunità montane.
Misure sul personale e sull’organizzazione amministrativa
La legge conferma per il triennio 2009/2011 i processi di stabilizzazione del personale a tempo determinato e di altro personale non dirigenziale del comparto regionale, sanitario e dell’ARPAM che maturi specifici requisiti di anzianità. Interviene anche sulle risorse per la struttura di protezione civile e per l’Assemblea legislativa, confermando fondi per la riorganizzazione e la produttività. È inoltre prevista la riduzione della spesa di personale tramite accantonamento del 75% degli importi legati agli incentivi tecnici ex art. 92 d.lgs. 163/2006.
Proroghe e modifiche di settore
Sono prorogati al 31 marzo e al 30 aprile 2009 alcuni termini della l.r. 75/1997 in materia culturale. Vengono altresì introdotte o rinviate modifiche a varie leggi regionali e regolamenti, con disposizioni puntuali su assistenza, commercio, servizi sociali, tributi, tutela ambientale e altre materie.
Strutture assistenziali e servizi sociali
Le strutture con autorizzazione provvisoria, in presenza di oggettiva impossibilità di adeguamento, possono essere autorizzate dal Comune previo nulla-osta regionale, da disciplinarsi con atto della Giunta entro 180 giorni. È inoltre prorogato di due anni il termine per l’adeguamento di alcune residenze protette per anziani ai requisiti minimi organizzativi.
Ambiente, AIA e gestione dei rifiuti
I procedimenti AIA per impianti di gestione rifiuti ancora istruiti presso la Regione, se relativi a modifiche sostanziali presentate dopo la l.r. 6/2007, sono conclusi dalla Provincia competente; la Regione deve trasmettere la documentazione entro 60 giorni e trasferire anche gli acconti versati dalle imprese, al netto delle somme di competenza regionale.
IRAP e canoni idrici
La legge istituisce l’IRAP a decorrere dal 1° gennaio 2010 e rinvia alla disciplina statale; fino al regolamento regionale restano operative le modalità previgenti. Successivamente viene previsto che la gestione di IRAP e addizionale IRPEF sia svolta dall’Agenzia delle Entrate mediante convenzione. Sono inoltre rideterminati dal 2009 i canoni delle utenze di acqua pubblica per le diverse categorie d’uso.
Commercio e grandi strutture di vendita
In attesa del riordino della normativa commerciale, il rilascio di nuove autorizzazioni per grandi strutture di vendita è sospeso per un periodo non superiore a 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. Le domande pendenti sono esaminabili solo se il piano territoriale provinciale ha programmato la grande distribuzione e individuato zone idonee. Il trasferimento di una grande struttura all’interno del medesimo comune non subisce la sospensione se previsto dagli strumenti urbanistici e conforme alla disciplina vigente.
Opere pubbliche, fondi di rotazione e investimenti locali
Sono approvati il programma triennale 2009/2011 e l’elenco annuale 2009 dei lavori pubblici regionali. È istituito un fondo di rotazione da 500.000 euro per la progettazione di opere pubbliche dei Comuni sotto i 15.000 abitanti, con rimborso entro tre anni e revoca se la prima richiesta di erogazione non perviene entro un anno, salvo proroga. È inoltre istituito un fondo straordinario da 10 milioni per sostegno alle PMI e solidarietà sociale.
Fondi per montagna e gestione associata
Per il 2009 confluiscono nel fondo regionale per la montagna risorse statali e regionali per complessivi importi indicati dalla legge, mentre il fondo per la gestione associata di funzioni comunali è determinato in 860.610,78 euro, ripartito in parte corrente e parte investimento.
Variazioni di bilancio e urgenza
La Giunta regionale è autorizzata a disporre specifiche variazioni di bilancio, incluse reiscrizioni, compensazioni tra stanziamenti e variazioni connesse a federalismo fiscale, decentramento e gestione unitaria del personale. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
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